Danno del traente per pagamento dell'assegno non trasferibile a persona diversa dal prenditore

Redazione Scientifica
14 Maggio 2021

Il danno subito dal traente di un assegno non trasferibile eseguito a favore di una persona diversa dal prenditore non consiste nell'esborso sostenuto per effettuare un nuovo pagamento a favore di quest'ultimo, bensì nella perdita dell'importo addebitatogli per l'indebito pagamento del titolo.

La banca che paghi un assegno non trasferibile a persona diversa dal prenditore è onerata della prova che l'inadempimento degli obblighi di diligenza qualificata imposti dal secondo comma dell'art. 1176 c.c. non le sia imputabile e, qualora questa abbia ad oggetto la percepibilità della contraffazione dell'assegno da parte dei suoi dipendenti, non adempie a tale onere qualora ometta di produrre gli originali degli assegni negoziati, impedendone così la verifica.

Inoltre, è irrilevante, sotto il profilo causale, l'impiego della posta ordinaria per la spedizione di un assegno non trasferibile, escludendone il concorso di colpa nella produzione dell'evento dannoso (art. 1227, c. 1, c.c.), trattandosi di un fatto che si pone al di fuori delle normali linee di sviluppo della serie causale già in atto e, pertanto, vanifica l'efficienza causale della condotta antecedente della mittente.

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