Assenza della contestazione disciplinare

14 Maggio 2021

Poiché il parametro per valutare la sussistenza o meno del fatto che ha costituito il motivo del licenziamento è dato dalla contestazione disciplinare, la totale mancanza di questa non può integrare un mero vizio formale, ma precludendo in origine la stessa possibilità di valutare la sussistenza del fatto, deve essere equiparata all'ipotesi di insussistenza del fatto...

Poiché il parametro per valutare la sussistenza o meno del fatto che ha costituito il motivo del licenziamento è dato dalla contestazione disciplinare, la totale mancanza di questa non può integrare un mero vizio formale, ma precludendo in origine la stessa possibilità di valutare la sussistenza del fatto, deve essere equiparata all'ipotesi di insussistenza del fatto.

In poche parole, un fatto disciplinarmente rilevante non contestato deve essere considerato, ai fini disciplinari, quale insussistente.

Nel caso di specie, il giudice afferma che in mancanza della contestazione disciplinare il licenziamento oggetto della controversia deve ritenersi viziato per insussistenza del fatto contestato; pertanto, il licenziamento viene dichiarato illegittimo e l'accertata insussistenza materiale del fatto contestato al lavoratore determina l'annullamento del recesso datoriale ai sensi dell'art. 3, comma 2, d.lgs n. 23/2015.

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