Tabelle del Tribunale di Roma vs tabelle del Tribunale di Milano: una rivalità infinita

Lorenzo Vismara
17 Maggio 2021

Quello che stiamo vivendo è sicuramente uno dei periodi più complicati della nostra storia, umana e professionale. Restando all'ambito professionale, le ripercussioni della pandemia sul mondo assicurativo sono note e già ampiamente esaminate e lasciano intravedere, secondo alcuni, potenziali futuri scenari di copioso e difficile contenzioso, soprattutto nelle linee di business “casualty”. Questa situazione, peraltro, sprigiona i propri effetti in un panorama risarcitorio, per quanto riguarda l'Italia, in fase di piena transizione.
Confronto tra le tabelle del Tribunale di Roma e le tabelle del Tribunale di Milano

Quello che stiamo vivendo è sicuramente uno dei periodi più complicati della nostra storia, umana e professionale.

Restando all'ambito professionale, le ripercussioni della pandemia sul mondo assicurativo sono note e già ampiamente esaminate e lasciano intravedere, secondo alcuni, potenziali futuri scenari di copioso e difficile contenzioso, soprattutto nelle linee di business “casualty”.

Questa situazione, peraltro, sprigiona i propri effetti in un panorama risarcitorio, per quanto riguarda l'Italia, in fase di piena transizione.

Il sistema risarcitorio che abbiamo conosciuto e adottato estensivamente nell'ultima decade, “inaugurato” con le sentenze di “San Martino” (quelle “originali” del 2008), sviluppatosi con le tabelle di Milano edizione 2009 e, infine, cristallizzatosi con la sentenza “Amatucci” (Cass. n. 12408/2011), ha mostrato negli ultimi anni evidenti segni di crisi.

Tale crisi è determinata non tanto da un ridotto o difficoltoso utilizzo dello strumento tabellare da parte degli operatori – utilizzo che è rimasto costante e pressoché indiscusso tanto nelle corti di merito quanto nelle trattative stragiudiziali – quanto dai “colpi” assestati dalla III sez. della Corte di Cassazione (cfr., tra le più note, sent. n. 901/2018 e ord. n. 7513/2018) e dalla forte “pressione” esercitata dal Tribunale di Roma che non solo ha continuato negli anni ad approvare, e utilizzare, quantomeno in primo grado, le proprie tabelle, ma nell'edizione 2019 delle stesse ha sferrato un vero e proprio attacco frontale nei confronti delle tabelle di Milano sancendo il definitivo tramonto di un progetto di tabellazione unitaria che per un periodo è stato in qualche modo accarezzato.

L'ultimo colpo alle tabelle milanesi è stato da molti visto in una recente sentenza della Sez. III della Corte di Cassazione, la n. 25164/2020. Quest'ultimo arresto giurisprudenziale, a parere di chi scrive, non aveva peraltro messo in crisi l'utilizzo delle tabelle milanesi ma aveva piuttosto aperto definitivamente la strada a un loro restyling che è puntualmente giunto, poche settimane fa, con l'edizione 2021 delle Tabelle del Tribunale di Milano. La già menzionata articolata pronuncia, infatti, appariva non tanto un “endorsment” nei confronti delle tabelle “romane” quanto, piuttosto, una condivisione dell'approccio con cui le stesse sono state pensate e redatte.

È dell'inizio di questo anno, infine, la pubblicazione della tanto attesa Tabella Unica Nazionale ex. art. 138 CdA (per ora solo in “pubblica consultazione”) recante i valori monetari per le lesioni tra il 10% e il 100% (derivanti da sinistri RCA e di RC Sanitaria), oltre a una corposa parte medico legale comprendente un nuovo quadro di riferimento da utilizzarsi per la valutazione e quantificazione, in termini di punti di invalidità permanente, delle lesioni. Non ci soffermeremo in questa sede su quest'ultima tabella in quanto, anche qualora la stessa dovesse vedere la luce “finale” di una piena approvazione (ricordiamo come in già due precedenti occasioni simili tabelle non siano state poi approvate in via definitiva), la dicotomia tra le tabelle dei Tribunali di Roma e Milano resterebbe comunque viva e attuale essendo le stesse applicabili in tutti quegli ambiti non coperti dalla normativa, oltre che per i danni mortali che, nel solo comparto RCA, portano a circa 2mld di € annui di risarcimenti.

Ogni anno, come detto, il Tribunale di Roma aggiorna e approva una nuova versione delle proprie tabelle. L'ultima edizione ha avuto una genesi un po' articolata in quanto una prima versione è stata approvata alla fine del 2018 e già pochi mesi dopo, il 25 giugno 2019, è stata licenziata un'ulteriore e definitiva versione che risulta quella ad oggi vigente e utilizzata dai giudici di primo grado del tribunale capitolino.

Tornando al confronto tra le tabelle milanesi e romane, non è scopo di questo contributo analizzare le differenze giuridiche di approccio delle due tabelle, quanto piuttosto analizzare gli effetti che l'utilizzo delle stesse comporta nella quantificazione dei singoli casi. Sino a poche settimane fa, la principale differenza esistente tra i due approcci riguardava in particolare il “danno morale”, differenza che sembrava essere la vera chiave di volta che poneva le tabelle milanesi non in linea coi più recenti pronunciamenti giurisprudenziali di legittimità.

Come noto, all'indomani dell'emissione delle Sentenze di San Martino del 2008 (Cass. Civ. SSUU sent. n. 26972-3-4-5 dell'11 novembre 2008), l'Osservatorio del Tribunale di Milano, interpretando tali sentenze in ottica di una necessità di valutazione unitaria di tutto il danno “non patrimoniale”, ha emesso delle nuove Tabelle – ed. 2009 – redatte unendo in un unico “punto” i precedenti valori di danno “biologico” e “morale”, con quest'ultimo valutato in misura fissa a seconda del grado di invalidità. Quest'ultima operazione, se è vero che ha notevolmente facilitato la valutazione e liquidazione dei sinistri eliminando possibili discussioni sul “quantum” di danno morale da risarcire, ha anche reso difficile, agli occhi di parte di giurisprudenza e dottrina, valorizzare la componente di “danno morale” nella giusta modalità a seconda del caso di specie in valutazione. In quest'ottica, le tabelle di Roma, che valorizzano il “danno morale” non con un importo fisso ma con la previsione di range percentuali (molto ampi peraltro), paiono secondo alcuni maggiormente idonee al fine di garantire il pieno e più completo risarcimento del danno in tutte le sue diverse componenti.

Da queste considerazioni è nata l'idea, presso l'Osservatorio del Tribunale di Milano, di emettere le nuove tabelle (ed. 2021) “ritornando alle origini”, ovvero scorporando nuovamente la componente di danno “morale” (ora definito “danno da sofferenza soggettiva interiore media presumibile”) evidenziando la stessa in modo chiaro e ulteriore rispetto al valore “base” di danno “biologico/dinamico-relazionale”. Nella relazione presentata dal Tribunale di Milano, l'operazione sopra descritta viene descritta come “meramente grafica”, in quanto non modifica in alcun modo i valori monetari, la struttura e l'andamento della curva delle liquidazioni della Tabella. Ad oggi, pertanto, resta però una differenza a nostro avviso molto significativa con la tabella Romana (e, per la verità, anche con il progetto di Tabella unica nazionale ex. art. 138 CdA), ovvero che la tabella di Milano prevede un unico importo quantificato a titolo di danno “morale” (non a caso definito “medio presumibile”), mentre le altre due tabelle prevedono un valore massimo e uno minimo il che, nelle tabelle di Roma in particolare, porta ad oscillazioni non indifferenti.

Lo scopo della Tabella di Milano, e uno dei principali motivi del nostro apprezzamento – e riteniamo anche del suo largo utilizzo – è stato quello di aver sempre cercato, come si legge nella relazione accompagnatoria, di “agevolare la definizione transattiva delle controversie”: l'aver individuato un unico importo “standard” riteniamo abbia peraltro sempre operato efficacemente in tal senso.

Prima di addentrarci nei confronti meramente numerici tra le tabelle meneghine e capitoline, riteniamo utile svolgere un'ultima considerazione in merito all'innovazione “meramente grafica” delle tabelle di Milano 2021: riteniamo infatti che tale operazione possa, nella pratica liquidativa, avere una portata ben maggiore di quanto pensato dagli estensori. Già alcuni eminenti osservatori, infatti (Maurizio Hazan, “Le tabelle di Milano si adeguano sulla separazione del danno morale”, Norme e Tributi Plus, 18 marzo 2021.), hanno sottolineato come in realtà ciò che prima veniva liquidato in via automatica potrebbe ora dover essere oggetto di più precise e ricche allegazioni e dover essere quindi provato, sebbene per presunzioni. Se tale scenario dovesse in qualche modo concretizzarsi, appare evidente come tale novità (ri)porterebbe sui “tavoli di trattativa e di contenzioso” una componente di danno che non era più oggetto di negoziazione da almeno un decennio. Questo fatto, ovviamente, non sarebbe valutabile positivamente in ottica di una soluzione rapida e stragiudiziale delle controversie, ma potrebbe forse aiutare a gestire trattative complesse che troppo spesso vengono portate avanti nell'assoluta carenza di allegazioni ed elementi probatori.

Cosa accadrebbe in caso di un'applicazione più diffusa delle tabelle del Tribunale di Roma?

Le comparizioni che seguiranno riteniamo mettano immediatamente in evidenza un aspetto molto rilevante e portino anche a una ulteriore conclusione che svolgeremo in chiusura di questa sezione.

Il primo aspetto, mostrato nella figura 1), è che le tabelle milanesi appaiono lievemente più “generose” di quelle romane per le lesioni fino a circa il 45% di invalidità permanente. A partire da quel punto, le curva disegnata dalle tabelle del Tribunale di Roma si innalza significativamente sino a raggiungere valori superiori anche di più del 120% rispetto alle tabelle di Milano.

Le stime di cui alla Fig. 1) sono state redatte senza considerare adeguamenti, per entrambe le tabelle, a livello di “personalizzazione del danno”, preso atto peraltro della posizione molto restrittiva, in materia, della nostra giurisprudenza di merito e di legittimità (si veda, tra le altre, Cass. 14364/2019 e, da ultimo, Cass. 25164/2020).
Per le tabelle di Roma è stato applicato un aumento a titolo di “danno morale” nel valore medio del range previsto dalle tabelle. A questo proposito, è noto come i range previsti dalle tabelle capitoline siano molto ampi (per lesioni con IP del 90% è previsto un range di aumento tra il 27,5% e l'82,5%). Proprio l'ampiezza di questo range ci porta a una prima conclusione: considerati gli importi in questione, appare del tutto evidente che la possibilità di applicare una percentuale di aumento tra il 27,5% e l'82,5% renda assai arduo trovare un punto di incontro soddisfacente per entrambe le parti, motivo per cui un'adozione molto estesa delle tabelle di Roma preoccupa dal punto di vista del contenimento del contenzioso, obiettivo che dovrebbe essere proprio di tutti gli operatori del diritto al fine di permettere alle vittime dei sinistri non solo di essere risarcite integralmente, ma anche di ottenere i risarcimenti con un certa tempestività.

Le differenze già evidenziate nella Fig. 1), risultano in tutta la loro marcata evidenza laddove si valutino gli effetti delle tabelle in caso di lesioni molto rilevanti. La Fig. 2) prende in considerazione un caso di danno “catastrofale” con lesioni valutate in postumi di IP del 90% residuati in capo a un 40enne. In questo caso si è operata una doppia configurazione: nella Fig. 2) si sono considerati quali valori di riferimento il valore tabellare “puro” di Milano (che ha già compreso, lo rammentiamo, per le lesioni superiori al 34% di IP, una percentuale “fissa” del 50% di “danno morale”) e il valore minimo del range previsto per il “danno morale” dalle tabelle di Roma.

Nella Fig. 3) si è invece operata una comparazione sulla base di un valore “atteso” assumendo che, per lesioni di questa gravità, si possano avere discrete probabilità, per la tabelle di Milano, di una ulteriore personalizzazione (e quindi un aumento del valore tabellare in ragione della metà dell'aumento massimo previsto a titolo di personalizzazione, e quindi, per il caso di specie, un aumento del 12,5%) e per le Tabelle di Roma un'applicazione del valore medio del “range” di danno morale previsto (per IP del 90% il valore medio del range prevede un aumento del danno biologico del 55%).

Dall'analisi delle due comparazioni, emerge con tutta evidenza come le tabelle del Tribunale di Roma, già nella versione del 2017, fossero ampiamente più “generose” delle tabelle del Tribunale di Milano (+38% nella stima “risarcimento atteso”). La versione 2019, quindi, nella sua “rimodellazione” effettuata allo scopo di meglio aderire, nelle parole dei redattori, al nuovo art. 138 del Codice delle Assicurazioni, oltre che alla più recente giurisprudenza di legittimità, sposta ancora più in alto “l'asticella” dei risarcimenti – rammentiamo per la sola parte di danno “non patrimoniale” – rispetto ai parametri del Tribunale di Milano (anche aggiornati al 2021 con un aumento dell'1,38% rispetto alle precedenti tabelle).

Non solo, le tabelle di Milano sono utilizzate, in una struttura che non ha avuto grandi modifiche, da più di dodici anni dalla grande maggioranza delle corti italiane e hanno pertanto sviluppato un elevato margine di “attendibilità” dell'esito delle controversie decise con questi criteri. Le tabelle di Roma, soprattutto nella loro ultima versione, risultano ancora poco applicate e avendo inoltre, come detto, ampi margini di “volatilità” ad esempio in merito ai range di applicazione del danno “morale”, portano a risultati di difficile previsione e conseguentemente a difficoltà di transazione stragiudiziale.

Evidenziamo infine un'ultima riflessione e confronto il cui spunto deriva dalla recente pubblicazione delle Tabelle di Milano 2021, con la chiara indicazione del “peso” del danno morale all'interno del risarcimento del danno “non patrimoniale” (esclusa quindi ogni ulteriore personalizzazione del danno). La figura 4) mostra chiaramente come entrambe le voci di danno, “morale” e “biologico”, per una lesione del 90%, risultino risarcite dal Tribunale di Roma con una significativa differenza (in media il 93%) rispetto alle Tabelle di Milano.

Il “danno riflesso” nelle Tabelle

La più recente versione delle tabelle di Roma presenta una novità molto importante e interessante nella sua configurazione: è infatti per la prima volta previsto un dettagliato metodo di calcolo predisposto al fine di valorizzare le voci di danno relative ai congiunti di soggetti che abbiano subito gravi lesioni fisiche, il cosiddetto “danno riflesso”.

Il sistema di calcolo è simile a quello già utilizzato dalle tabelle capitoline per calcolare il danno da lesione del rapporto parentale. Attraverso la valutazione di una serie di parametri (età del danneggiato e dei congiunti, grado di parentela e composizione del nucleo famigliare), si giunge a conteggiare il totale dei punti relativi a ogni posizione risarcitoria. Tale punteggio viene moltiplicato per un “valore punto” dato dalla sommatoria di € 3.000 quale componente di “danno morale”, e di ulteriori € 2.000 o € 3.000 al fine di compensare il danno “dinamico-relazionale”. La differenza di valutazione della voce di danno “dinamico-relazionale” dipende dall'ipotesi che il danneggiato abbia diritto o meno a risarcimenti, contributi o indennizzi relativi alle spese di assistenza, siano essi di natura pubblica (indennità di accompagnamento erogata da Inps, per esempio) o derivanti da altre fonti quali il medesimo risarcimento o, deduciamo noi, anche fonti private quali potrebbero essere altre polizze assicurative. Vi è poi eventualmente da applicare un coefficiente di “abbattimento” a seconda di quanti famigliari siano presenti e prestino assistenza al danneggiato e, infine, moltiplicare il totale per la percentuale di invalidità permanente del congiunto.

Tale sistema porta a risultati monetari che risultano potenzialmente inferiori ai valori che la più recente giurisprudenza sta risarcendo in casi di gravi lesioni sulla base dei criteri in uso presso il tribunale di Milano. Col nuovo sistema licenziato dal tribunale di Roma, se ipotizziamo, ad esempio, il caso di un diciasettenne che abbia patito lesioni quantificate nel 90% di danno biologico, i genitori avranno complessivamente diritto a un risarcimento, per questa voce di danno, pari a circa 238.000€. La Tabelle del Tribunale di Milano, come noto, legano questa voce di danno ai valori previsti per il risarcimento del danno da lesione del rapporto parentale e i casi più recenti vedono risarcimenti anche molto elevati che raggiungono, per ogni genitore, non di rado i livelli massimi previsti dal “range”.

Questa novità introdotta dalla versione “2009” delle tabelle del Tribunale di Roma riteniamo sia molto interessante e assolutamente apprezzabile in quanto cerca di portare un maggiore grado di prevedibilità nella valorizzazione dei risarcimenti, operando peraltro delle considerazioni del tutto condivisibili tanto in merito ai criteri di attribuzione dei punti quanto nella quantificazione del valore del punto “dinamico-relazionale”.

Risarcimento del danno da lesione del rapporto parentale: il confronto

In tema di risarcimento del danno da lesione del rapporto parentale, le tabelle del Tribunale di Roma nella versione “2019” non hanno portato sostanziali modifiche al sistema “a punti” (il cui singolo valore è stato attualizzato a € 9.806) già collaudato da molti anni. Come già menzionato a proposito del danno “riflesso”, il sistema a punti prevede un conteggio dei punti spettanti ad ogni avente diritto calcolato in base all'età della vittima e dell'avente diritto, al grado di parentela, alla convivenza e alla presenza di altri famigliari conviventi.

In questo campo le differenze con le tabelle di Milano sono profonde e sostanziali.
Le tabelle di Milano, come noto e come già sopra rammentato, prevedono dei range, peraltro molto ampi, per ciascun avente diritto privilegiando i famigliari più prossimi (figli, genitori, coniugi, fratelli e nonni in caso del decesso dei nipoti).

A livello teorico, a parere di chi scrive, le tabelle di Roma potrebbero garantire una maggiore conformità dei risarcimenti con la possibilità di risarcire somme assai simili per situazioni sostanzialmente uguali. Tuttavia, la vera forza delle tabelle di Milano appare la loro costante applicazione da ormai più di un decennio nella gran parte dei fori italiani e, pertanto, i criteri in base ai quali i giudici si muovono nei vari range allo scopo di risarcire le varie tipologie di danni sottoposti alla loro valutazione raramente destano sorprese o profonde differenze tra casistiche simili. Per questo motivo, le tabelle milanesi sono utilizzate da tutti gli operatori del diritto con modalità abbastanza uniformi e con un contenzioso che, limitatamente a questo aspetto, negli anni si va sempre più riducendo. Le tabelle di Roma non hanno trovato, come noto, una tale diffusa e uniforme applicazione e contengono inoltre un elemento che desta sempre molta perplessità, ovvero l'aver previsto quali aventi diritto “tabellati” anche una serie di figure di congiunti che risulta difficile ipotizzare quali possibili titolari di un risarcimento di somme peraltro tutt'altro che irrisorie (per ogni cugino, ad esempio, si può arrivare a ca. 78.000€ di risarcimento). Riteniamo che emerga di tutta evidenza l'irragionevolezza di questa tabellazione, soprattutto in una società come quella odierna in cui i legami famigliari al di fuori del nucleo più ristretto vanno sempre più attenuandosi se non altro in termini di frequentazione; ciò anche in virtù del fatto che eventuali circostanze peculiari e al di fuori della norma attestanti un rapporto più intenso rispetto a quello che è la norma dei rapporti parentali nel XXI secolo ben possono essere oggetto di allegazioni e prove all'interno di un procedimento civile o di una trattativa stragiudiziale con quindi la possibilità che tali casi eccezionali trovino un equo ristoro.

La figura 5) rappresenta, infine, una comparazione nel caso di una vittima 17 enne. Sono stati conteggiati solo i risarcimenti per congiunti previsti in entrambe le tabelle, ovvero i genitori, una sorella e un nonno. Le tabelle di Roma appaiono chiaramente maggiormente “generose” e sono state omesse, in virtù anche del ragionamento esposto nel paragrafo precedente, figure quali cugini e zii che però, è bene rammentarlo, potrebbero trovare risarcimenti presso il tribunale capitolino, cosa che peraltro sovente accade (con evidenti riflessi anche nelle trattative stragiudiziali relative a casi di competenza del medesimo foro).

Potenziale maggiore diffusione delle tabelle del Tribunale di Roma: quale significato e impatto per il mondo assicurativo?

Nonostante gli evidenti segnali di “frustrazione” di una certa giurisprudenza nei confronti dell'attuale sistema risarcitorio basato sui riferimenti alle tabelle del Tribunale di Milano, appare evidente, agli occhi di chi scrive, come ben difficilmente tale sistema possa essere scalzato da un sistema basato sulle tabelle del Tribunale di Roma. Il modello attuale è infatti ormai ben consolidato nella pratica della maggior parte dei tribunali italiani e preso quale paradigma nella gran parte delle trattative stragiudiziali. Tale sistema, chiaramente, potrebbe essere cambiato solo da una nuova pronuncia eclatante quanto la sentenza della Corte di Cassazione n. 12408/2011 o dalla definitiva approvazione di un provvedimento legislativo che vada a regolare tutte le poste risarcitorie oggetto di risarcimento nei danni alla persona. E' bene ribadire, tuttavia, che un'eventuale nuova pronuncia della Corte di Cassazione ben difficilmente potrebbe conferire “l'esclusiva dell'equità” alle tabelle di Roma equiparando, al più, le stesse alle tabelle di Milano e lasciando quindi ai vari giudici, e agli attori, ampia libertà di manovra in merito all'applicazione dello strumento tabellare.

Gli scenari sopra delineati hanno e avrebbero, ovviamente, importanti ripercussioni per il mondo (ri)assicurativo. Tali ripercussioni non verterebbero tanto intorno agli equilibri di mercato, complice la nota e logica dinamica per cui un significativo incremento dei risarcimenti si riflette – ovviamente – su un aumento dei prezzi delle polizze assicurative, quanto soprattutto in merito all'incertezza delle vertenze giudiziali e stragiudiziali. L'incertezza in merito al criterio di valutazione e liquidazione dei danni risulterebbe sicuramente un detonatore di numerosi contenziosi che porterebbero, oltre a evidenti maggiori costi, anche significativi ritardi nelle liquidazioni dei danni, con necessità per i danneggiati di attendere diversi anni prima di percepire i risarcimenti e per gli assicuratori di appostare ingenti somme a titolo di riserve che, lo rammentiamo, rappresentano poste negative nei bilanci delle compagnie. Il contenzioso risulta quindi un “moltiplicatore” di negatività per tutto il sistema con ricadute di immediata evidenza per tutti gli attori della vicenda risarcitoria; riteniamo sia pertanto utile la ricerca della massima stabilità possibile in un ambito che risulta molto delicato, sia per l'ammontare “movimentate” sia per le delicate e talvolta drammatiche vicende oggetto di valutazione.

Nelle ore in cui mandiamo “in stampa” questo contributo, giunge notizia di due sentenze della Corte di Cassazione, III Sez., che a pochi giorni l'una dall'altra arrivano a decidere in modo sostanzialmente opposto cause vertenti, tra l'altro, sul metodo da utilizzare per risarcire il danno da perdita del rapporto parentale. Le sentenze sono, in ordine cronologico di pubblicazione, la n. 10579 del 21 Aprile 2021 e la n. 11719 del 5 maggio 2021.

Nella prima pronuncia la Corte si esprime chiaramente in favore di un sistema risarcitorio che preveda “l'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, da indicare come indefettibili, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella". Quello qui prefigurato appare chiaramente il sistema adottato dal Tribunale di Roma sebbene manchi, nella tabella capitolina, l'elemento non secondario dato da un valore del punto determinato sulla base dei precedenti.

Solo pochi giorni dopo, tuttavia, la medesima corte, nella sentenza n. 11719 del 5 maggio 2021, ha invece riportato la “barra” sulla rotta del Tribunale di Milano respingendo un motivo di ricorso volto proprio a utilizzare le Tabelle del Tribunale di Roma, ritenendo la decisione del giudice di merito di utilizzare le tabelle meneghine “in sintonia con la giurisprudenza di questa Corte che, al fine di evitare che il giudice incorra nella equità pura (…) ritiene che per la liquidazione equitativa del danno da perdita del rapporto parentale le tabelle predisposte dal Tribunale di Milano (…) sono legittimamente adottabili come parametro di riferimento”.

Riteniamo che le due recentissime pronunce di cui abbiamo fatto veloce menzione altro non facciano che confermare la riflessione esposta in sede di introduzione volta a sottolineare la fase di transizione in cui è coinvolto tutto il sistema risarcitorio italiano. La prima immediata conseguenza, come detto, è la poca certezza tanto in tema dei criteri da applicarsi quanto dei risultati delle liquidazioni: tale situazione, lo ribadiamo, risulta un problema evidente con straordinarie ricadute macroeconomiche nonché di efficienza dell'intero sistema che rischia di generare inspiegabili disparità di trattamento di situazioni del tutto analoghe.

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