Emersione della natura subordinata del rapporto e indennità ex art. 32 l. n. 183/2010

17 Maggio 2021

Qualora venga accertato il carattere subordinato del rapporto di lavoro solo formalmente di natura autonoma (rectius successivi contratti di collaborazione), è possibile applicare l'art. 32, comma 5, l. n. 183/2010, oppure il risarcimento del danno subito dal lavoratore deve essere determinato secondo le regole ordinarie, quindi in misura pari alle mensilità di retribuzione maturate dall'offerta della prestazione lavorativa sino alla pronuncia della sentenza?

Qualora venga accertato il carattere subordinato del rapporto di lavoro solo formalmente di natura autonoma (rectius successivi contratti di collaborazione), è possibile applicare l'art. 32, comma 5, l. n. 183/2010, oppure il risarcimento del danno subito dal lavoratore deve essere determinato secondo le regole ordinarie, quindi in misura pari alle mensilità di retribuzione maturate dall'offerta della prestazione lavorativa sino alla pronuncia della sentenza?

La giurisprudenza di legittimità ha precisato che la disciplina di cui all'art. 32, comma 5, l. n. 183/2010 (oggi sostituito dall'art. 28, comma 2, d.lgs. n. 81/2015), può trovare applicazione esclusivamente nei casi di conversione di contratti di lavoro i quali possiedano sin dall'origine carattere subordinato in seguito all'accertata nullità della clausola di durata agli stessi apposto.

Diversamente suddetta normativa non è estensibile anche ai casi in cui venga accertata la natura subordinata di un contratto di lavoro autonomo a tempo determinato.

La normativa in questione, infatti, delimita il proprio perimetro operativo ai (soli) “casi di conversione del contratto a tempo determinato", ossia ove la nullità della clausola di apposizione del termine non produce la nullità dell'intero contratto, ma la sua elisione, ex art. 1419 c.c., con conseguente trasformazione del rapporto di lavoro a tempo determinato in rapporto a tempo indeterminato.

La qualificazione del rapporto, tuttavia, non è diversa rispetto a quella inizialmente definita dalle parti.

Oggettivamente diverso è il caso in cui, a seguito di specifico ricorso del lavoratore, il giudice pervenga ad una diversa qualificazione del rapporto la cui configurazione in termini di lavoro autonomo sia risultata soltanto formale, incidendo tale accertamento sul rapporto stesso, con l'effetto di travolgere anche le scadenze finali previste nel primo come nei successivi contratti.

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