La decadenza nel procedimento disciplinare ex d.lgs. n. 165/2001

Teresa Zappia
18 Maggio 2021

La mancata comunicazione della decisione del datore pubblico di sospendere il procedimento disciplinare, in attesa degli esiti del procedimento penale, comporta la decadenza dal potere sanzionatorio ed incide sulla validità del licenziamento? ...

La mancata comunicazione della decisione del datore pubblico di sospendere il procedimento disciplinare, in attesa degli esiti del procedimento penale, comporta la decadenza dal potere sanzionatorio ed incide sulla validità del licenziamento?

In base al testo della normativa in materia, fattispecie decadenziali sono previste soltanto ove non vengano osservati i tempi per procedere rispetto al termine “iniziale” per la contestazione, di cui all'art. 55-bis d.lgs. n. 165/2001 e di quello “finale” di conclusione del procedimento, nonché, nel caso di sospensione in attesa della definizione del procedimento penale, dei termini di cui all'art. 55-ter, ult. co., per effetto implicito nel rinvio di quest'ultima disposizione all'art. 55-bis, che appunto qualifica come perentori i termini ultimi di irrogazione.

Il comma 9-ter dell'art. 55-bis, infatti, dispone che la violazione dei termini e delle disposizioni sul procedimento disciplinare previste dagli articoli da 55 a 55-quater non determina la decadenza dall'azione disciplinare né l'invalidità degli atti e della sanzione irrogata, purché non risulti irrimediabilmente compromesso il diritto di difesa del dipendente e le modalità di esercizio dell'azione disciplinare, anche in ragione della natura degli accertamenti svolti nel caso concreto, risultino comunque compatibili con il principio di tempestività.

L'art. 55-ter non obbliga, a pena di decadenza, la P.A. a comunicare al dipendente la decisione di sospensione del procedimento disciplinare, tenuto conto che tale ipotesi rappresenta esercizio di una facoltà discrezionale dell'ente pubblico.

Anche l'eventuale ripresa anticipata – in assenza di una sentenza irrevocabile di condanna - è facoltà propria della P.A., non sussistendo tra l'altro alcun interesse giuridicamente tutelato del lavoratore a che essa abbia luogo.