Il divieto di assumere l’incarico nei confronti dell’ex cliente

19 Maggio 2021

Il codice deontologico forense contiene numerose prescrizioni sul comportamento che l'avvocato debba tenere nei confronti dell'ex cliente.

Causa contro ex cliente. Viola l'art. 68 del Codice Deontologico Forense l'Avvocato che propone ricorso per la separazione giudiziale dei coniugi nei confronti di un ex cliente a favore del quale ebbe ad introdurre (tre anni or sono) ricorso per la separazione giudiziale dei coniugi (procedimento dichiarato improcedibile per mancata comparizione delle parti all'udienza all'uopo fissata)?

Il codice deontologico forense contiene numerose prescrizioni sul comportamento che l'avvocato debba tenere nei confronti dell'ex cliente.

In linea generale l'avvocato «non deve svolgere attività comunque incompatibili con i doveri di indipendenza, dignità e decoro della professione forense» (art. 6, secondo comma); «L'avvocato deve esercitare l'attività professionale con indipendenza, lealtà, correttezza, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza (…)» (art. 9, primo comma); «L'avvocato deve adempiere fedelmente il mandato ricevuto, svolgendo la propria attività a tutela dell'interesse della parte assistita e nel rispetto del rilievo costituzionale e sociale della difesa» (art. 10).

Molti altri articoli del codice deontologico si rivolgono al dovere di correttezza nei confronti dei soggetti terzi e nei confronti del proprio cliente.

Per il caso che qui ci occupa, la prescrizione che viene in considerazione è quella contenuta nell'art. 68 che sancisce il divieto di assumere l'incarico nei confronti dell'ex cliente, che prescinde dalla natura giudiziale o stragiudiziale dell'attività prestata a favore di quest'ultimo, giacché è sufficiente una prestazione professionale nella più ampia definizione di assistenza, così come è irrilevante il motivo per il quale la dismissione del mandato sia avvenuta.

L'art. 68 del codice deontologico forense, infatti, prescrive che: «1. L'avvocato può assumere un incarico professionale contro una parte già assistita solo quando sia trascorso almeno un biennio dalla cessazione del rapporto professionale. 2. L'avvocato non deve assumere un incarico professionale contro una parte già assistita quando l'oggetto del nuovo incarico non sia estraneo a quello espletato in precedenza. 3. In ogni caso, è fatto divieto all'avvocato di utilizzare notizie acquisite in ragione del rapporto già esaurito. (…).»

Il CNF ha avuto modo di affermare alcuni importanti principi sulla questione: riassumendo, il divieto di assumere un incarico verso un ex cliente sussiste per l'avvocato se non sia decorso un ragionevole periodo di tempo, se l'oggetto del nuovo incarico non sia estraneo a quello espletato in precedenza e vi sia la possibilità, per il professionista, di utilizzare notizie in precedenza acquisite.

Relativamente al limite temporale, il CNF ricorda che l'avvocato non può e non deve assumere un incarico professionale contro una parte già assistita, se non dopo il decorso di due anni dalla cessazione del rapporto professionale.

Ma anche ciò potrebbe non esse sufficiente; infatti, anche dopo tale termine, egli deve comunque astenersi dall'utilizzare notizie acquisite in ragione del rapporto già espletato.

Ancora, bisogna considerare che il detto divieto non è soggetto ad alcun limite temporale se l'oggetto del nuovo incarico non è estraneo a quello espletato in precedenza.

Il solo modo di superare il rigido precetto della norma sarebbe quello di ottenere un'autorizzazione espressa dalla parte già in precedenza assistita (CNF, sentenza n. 123/18 che si è occupata di una fattispecie simile ove il legale aveva accettato l'incarico di difendere il marito nel giudizio di separazione, pur avendo ricevuto in precedenza l'incarico, sia pure poi revocato, dalla moglie nella fase precontenziosa).

Nel caso di specie è evidente che l'incarico di introdurre il ricorso per la separazione giudiziale dei coniugi nei confronti di un ex cliente a favore del quale il legale ebbe ad introdurre, tre anni prima, ricorso per la separazione giudiziale, si infrange, non tanto contro il divieto temporale, ma contro il divieto di patrocinare procedimenti aventi oggetti non estranei l'uno dall'altro, nonché contro il divieto di avvantaggiarsi di conoscenze apprese nel procedimento precedente.

Date tutte queste premesse appare evidente che il legale non debba e non possa assumere un tale incarico.

Infatti, la circostanza che il primo procedimento sia stato dichiarato improcedibile, non elimina il fatto dello svolgimento dell'attività professionale espletata ai fini della proposizione del primo procedimento di separazione e, trattandosi di norma di carattere sostanziale, il legale si troverebbe in aperta violazione del principio deontologico indicato.

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