Accertamento dell’obbligo del terzo e litisconsorzio necessario del debitore

Laura Messina
20 Maggio 2021

Nel giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo, anche dopo la riforma realizzata dalla l. 228/2012, il debitore esecutato, sebbene la pronuncia non faccia stato nei suoi confronti, è litisconsorte necessario, trattandosi di un giudizio volto ad accertare l'esistenza di un rapporto di dare/avere intercorrente tra lo stesso ed il terzo pignorato.
Massima

Nel giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo, anche dopo la riforma realizzata dalla l. 228/2012, il debitore esecutato, sebbene la pronuncia non faccia stato nei suoi confronti, è litisconsorte necessario, trattandosi di un giudizio volto ad accertare l'esistenza di un rapporto di dare/avere intercorrente tra lo stesso ed il terzo pignorato: tuttavia, l'esigenza di tutelare l'integrità del contraddittorio sussiste esclusivamente ove il terzo pignorato proponga opposizione agli atti esecutivi, nei casi previsti dall'art. 548, ultimo comma, e dall'art. 549 c.p.c., poiché il debitore esecutato è già parte del procedimento di espropriazione presso terzi nel corso del quale si svolge la fase sommaria del predetto giudizio.

Il caso

Nell'ambito di una procedura esecutiva presso terzi, a fronte della dichiarazione negativa resa dal terzo pignorato, la creditrice chiedeva procedersi ex art. 549 c.p.c. Il Giudice dell'esecuzione concludeva il sub-procedimento accertando l'esistenza dell'obbligo e l'ordinanza in questione veniva opposta ex art. 617 c.p.c. dal terzo pignorato. Il Tribunale respingeva l'opposizione ritenendo che l'opposta creditrice aveva provato la ragione del credito da assegnare. Avverso tale decisione il terzo pignorato proponeva ricorso in cassazione articolando dieci motivi. Fra questi, il terzo pignorato prospettava la violazione e falsa applicazione degli artt. 102, 549 c.p.c., poiché sarebbe stato violato il litisconsorzio necessario con il debitore esecutato nella fase sommaria dell'accertamento dell'obbligo del terzo.

La questione

La Suprema Corte ribadisce un principio già affermato in un recente precedente (Cass. civ., 17 ottobre 2019, n. 26329) con riferimento alla posizione del debitore esecutato nel sub-procedimento di accertamento dell'obbligo del terzo, circoscrivendo tuttavia l'esigenza di tutelare l'integrità del contraddittorio alle sole ipotesi in cui il terzo pignorato proponga opposizione agli atti esecutivi, nei casi previsti dall'art. 548, ultimo comma, e dall'art. 549 c.p.c., ritenendo che il debitore partecipi già all'esecuzione in virtù della citazione contenuta nel pignoramento presso terzi e ciò naturalmente indipendentemente dalla sua costituzione o meno nella procedura.

Le soluzioni giuridiche

Il procedimento di accertamento dell'obbligo del terzo, oggi disciplinato dall'art. 549 c.p.c., ha subito una radicale riforma con la l. 228/2012 (ed ancora poi nel 2015 con il d.l. 83/2015 poi convertito nella l. 132/2015) con la quale, allo scopo di velocizzare i tempi dell'esecuzione, il legislatore ha ritenuto di trasformare quello che prima era un ordinario giudizio di cognizione - che comportava sospensione della procedura e si concludeva con sentenza - in un procedimento incidentale in seno alla stessa esecuzione. In particolare, ai sensi del vigente art. 549 c.p.c. il Giudice provvede con ordinanza, compiuti i necessari accertamenti nel contraddittorio tra le parti e con il terzo. L'ordinanza produce effetti ai fini del procedimento in corso e dell'esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione ed è impugnabile, come detto, nelle forme e nei termini di cui all'art. 617.

Dopo la riforma del 2012 nessuna sospensione dell'esecuzione è più prevista per l'ovvia ragione che l'accertamento dell'obbligo del terzo è strutturato come un sub-procedimento da svolgersi innanzi allo stesso Giudice dell'esecuzione.

La giurisprudenza formatasi nel vigore della precedente disciplina era già pacifica nel ritenere che, pur non essendo la contestazione mossa dal creditore direttamente rivolta al debitore esecutato, quest'ultimo dovesse comunque partecipare al procedimento in quanto titolare del rapporto sostanziale con il terzo e soggetto passivo del procedimento di esecuzione, potendo nella fase di accertamento svolgere le difese tese a contrastare la domanda di accertamento nella misura in cui essa è funzionale a far proseguire il processo esecutivo, potendo ad esempio eccepire l'inesistenza nel suo patrimonio del credito staggito, perché soddisfatto o ceduto in epoca anteriore alla notificazione del pignoramento (Cass. civ., 26 ottobre 2002, n. 15141), ma non anche negare la veridicità di una eventuale dichiarazione positiva, non avendo egli interesse ad una contestazione negativa sulla sussistenza di un diritto di credito che fa parte del suo patrimonio (Cass. civ., 12 marzo 2004, n. 5153).

Con l'ordinanza in commento la Suprema Corte precisa che l'esigenza di tutelare l'integrità del contraddittorio si avverte solamente nel caso in cui il terzo pignorato proponga opposizione agli atti esecutivi, nei casi previsti dall'art. 548, ultimo comma, e dall'art. 549 c.p.c., giacché nella fase sommaria il debitore esecutato già partecipa al processo di espropriazione. Sembrerebbe, dunque, che la Cassazione escluda la necessità - invalsa nella prassi - di notificare l'ordinanza di apertura del subprocedimento ex art. 549 c.p.c. (di solito contenuta in seno al verbale nel quale il creditore ha contestato la dichiarazione resa dal terzo o la mancata dichiarazione) anche al debitore esecutato, e ciò poiché quest'ultimo sarebbe già evocato nell'esecuzione con la citazione contenuta nell'atto di pignoramento presso terzi.

Così interpretata, tuttavia, non pare che la pronuncia affermi un principio innovativo ,in quanto era già pacifico che il debitore fosse parte necessaria nelle opposizioni incoate in seno all'esecuzione che lo vede come soggetto passivo.

Osservazioni

Sebbene l'art. 549 c.p.c. resti silente in ordine alle modalità di svolgimento del procedimento innanzi al Giudice dell'esecuzione, al fine di garantire un contraddittorio effettivo fra le parti e il terzo, nella prassi i Tribunali – ad avviso di chi scrive opportunamente- richiedono al creditore di procedere alla notifica del verbale contenente la contestazione (o di una sintetica memoria che riassuma le ragioni della contestazione) unitamente al provvedimento di fissazione dell'udienza anche al debitore esecutato, oltre che ovviamente al terzo. Se, infatti, come sopra detto, il «nuovo» art. 549 c.p.c. disciplina un procedimento sommario (che si conclude con ordinanza con effetti limitati alla procedura esecutiva) e se è pacifico che l'istanza in tal senso rivolta dal creditore al Giudice dell'esecuzione non sia insita nell'atto di pignoramento, non si comprende perché il debitore non debba essere reso edotto della fase incidentale che viene instaurata su richiesta del creditore, al fine di parteciparvi attivamente.

E' vero che il debitore ben potrebbe costituirsi nella procedura, già a seguito della notifica dell'atto di pignoramento, anche solo per conoscerne l'esito. Ma è anche vero che l'interesse alla costituzione potrebbe sorgere per il debitore solo in seguito alle contestazioni mosse dal creditore alla dichiarazione del terzo. Del resto la stessa Suprema Corte in un'altra recente decisione (cfr. Cass. Civ. 9267/2020) ha affrontato la questione, con un excursus argomentativo che affronta il tema del confronto fra il «vecchio» procedimento di accertamento dell'obbligo del terzo e quello attualmente vigente ed ha affermato il seguente principio di diritto: «nel giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo pignorato regolato dall'art. 549 c.p.c. così come modificato dal d.l. 83/2015, art. 13, comma 1, lett. m-ter, conv. con modif. dalla l. 132/2015, il contraddittorio deve essere assicurato anche nei confronti del debitore esecutato, il quale è litisconsorte necessario anche nell'eventuale opposizione ex art. 617 c.p.c., proposta ai sensi della seconda parte dello stesso art. 549 c.p.c., e nel successivo ricorso straordinario per cassazione». In detta decisione, i giudici di legittimità sostengono, dunque che, anche nel vigore della disciplina attuale, siano ancora applicabili i principi giurisprudenziali affermati nel vigore della disciplina antecedente. A questa soluzione si giunge sia sulla base del dato testuale che con un'interpretazione sistematica. Affermano, infatti, i giudici di legittimità: «in tal senso milita l'interpretazione letterale del nuovo art. 549 c.p.c., il quale consente di omettere le formalità non necessarie, purché sia assicurato il contraddittorio tra le parti e con il terzo. E poiché il terzo pignorato è considerato autonomamente, «le parti» cui fa riferimento la norma non possono che essere il creditore ed il debitore. In secondo luogo, sul piano sistematico, va rilevato che la cameralizzazione del rito non incide sull'oggetto del giudizio, che resta pur sempre l'accertamento di un rapporto intercorrente fra il terzo pignorato e il debitore esecutato (in genere un'obbligazione pecuniaria, ma il pignoramento ex art. 543 c.p.c. può riguardare anche cose del debitore in possesso del terzo). Il debitore esecutato è parte di quel rapporto sostanziale e, di conseguenza, la decisione non può pronunciarsi che anche nei suoi confronti. Egli è, dunque, litisconsorte necessario, ai sensi dell'art. 102 c.p.c. Tale status assume più netto rilievo allorquando l'ordinanza emessa dal giudice dell'esecuzione all'esito del giudizio sommario di cui all'art. 549 c.p.c. viene impugnata con l'opposizione ex art. 617 c.p.c., come consentito dalla seconda parte dello stesso art. 549 c.p.c.». Detta decisione – in contrasto con quella in commento - sembra, pertanto, offrire un'autorevole «copertura» alla prassi di merito sopra richiamata, che richiede che l'ordinanza introduttiva del procedimento ex art. 549 c.p.c. venga notificata anche al debitore, considerando quest'ultimo come parte necessaria anche del procedimento incidentale.

Sebbene non possa parlarsi tecnicamente di litisconsorzio nella fase sommaria dell'accertamento, tanto che la dottrina esclude che il debitore possa considerarsi parte in senso sostanziale del procedimento incidentale (cfr. anche Cass. civ., sez. III, 24 settembre 2019, n. 23644), appare opportuno rendere edotto il debitore dell'avvio del procedimento. La notifica dell'ordinanza introduttiva del procedimento non muta la natura del debitore nel procedimento stesso (tanto che è escluso che lo stesso sia legittimato ad impugnare l'ordinanza che accerti l'esistenza dell'obbligo) ma costituisce un adempimento idoneo a rendere effettivo il «contraddittorio fra le parti e il terzo».

Riferimenti
  • Bongiorno, Le novità in materia di espropriazione presso terzi, in C. Punzi, Il processo civile. Sistema e problematiche. Le riforme del quadriennio 2010-2013, coordinato da G. Ruffini, Torino, 2013, 353;
  • Carratta, Riforma del pignoramento presso terzi e accertamento dell'obbligo del terzo, in Giur. it., 2014, 1034;
  • Castoro, Il processo di esecuzione nel suo aspetto pratico, 15 ed. (a cura di GIORDANO), Milano 2019, 662 ss.;
  • Colesanti, Novità (non liete) per il terzo debitore (cinquant'anni dopo!), in Riv. trim. dir. proc., 2013, 1259 ss.;
  • Crivelli, L'accertamento dell'obbligo del terzo, in Riv. esec. forz., 2016, 203;
  • Farina P., L'espropriazione presso terzi dopo la legge n. 228 del 24 dicembre 2012 , in Riv. trim. dir. proc. civ., 2014, 248 ss.;
  • Giordano, Considerazioni sul procedimento di accertamento dell'obbligo del terzo, in Riv. esec. forz., 2016, 647 ss.;
  • Giordano, L'espropriazione presso terzi, in La nuova espropriazione forzata a cura di Delle Donne, Bologna 2017, 523;
  • Giordano – Crescenzi, Il pignoramento presso terzi, in Il pignoramento nel suo aspetto pratico, a cura di De Stefano – Giordano, Milano 2020, 662;
  • Saletti, Le novità dell'espropriazione presso terzi, in Riv. esec. forz., 2013, 24.