Pagamento di assegno non trasferibile a persona diversa dal prenditore: le cautele imposte dall'ABI
21 Maggio 2021
Non adempie all'obbligo di diligenza qualificata impostole dal secondo comma dell'art. 1176 c.c. ed è responsabile del danno causato al traente la banca che paghi un assegno non trasferibile ad una persona diversa dal prenditore e che non identifichi quest'ultima attenendosi alle prescrizioni cautelative indicate dalla circolare ABI LG/003005 del 7.5.2001, qualora detta persona non sia da essa conosciuta, consistenti nel richiedere un altro documento munito di fotografia oltre alla carta d'identità, essendo notorio che quest'ultima è facilmente falsificabile. La banca, in tal caso, è altresì tenuta a controllare l'autenticità dei documenti di identità che le vengono esibiti e tanto più è tenuta ad attenersi a tali criteri prudenziali quando l'assegno venga presentato per il pagamento ad una filiale che si trovi in un luogo diverso da quello di emissione del titolo e da quello di rilascio del documento d'identità (essendo poco probabile che il falso prenditore si presenti ad incassare l'assegno su una piazza nella quale egli sia noto). |