Presupposti per la responsabilità da direzione e coordinamento
21 Maggio 2021
Ai fini del riconoscimento della responsabilità da direzione e coordinamento, non è sufficiente che una qualche condotta della parte "dirigente/coordinante", posta in essere sulla base della relazione con la "eterodiretta/coordinata" ed in attuazione del potere di direzione in questione, sia stata finalizzata al perseguimento di un interesse della prima (ovvero di terzi): una siffatta condotta, infatti, non sarebbe in sé antigiuridica. Affinché una tale condotta si colori di antigiuridicità è necessario che il perseguimento dell'interesse proprio o altrui della società in posizione apicale sia incompatibile con gli interessi della "eterodiretta/coordinata", sì da risultare (di conseguenza) da un lato contrario al dovere della prima di gestire con correttezza il proprio potere sulla seconda (mala gestio ex art. 2497 c.c.) e, dall'altro (e parimenti di conseguenza), causativo, a quest'ultima, come effetto immediato e diretto ex artt. 1223 e 2056 c.c., di un pregiudizio.
(Fonte: Il Societario) |