Contribuente tratto in errore dalla modulistica di pagamento fornita dall'AdE, interviene il Garante

La Redazione
21 Maggio 2021

Il Garante del contribuente della Lombardia ha pubblicato nei giorni scorsi un provvedimento riguardante un caso di emissione di avviso di liquidazione d'imposta di registro atti giudiziari (ed allegato mod. F23), non correttamente formulati, con possibilità di trarre in inganno il contribuente circa il versamento delle effettive somme dovute.

Il Garante del contribuente della Lombardia ha pubblicato nei giorni scorsi un provvedimento riguardante un caso di emissione di un avviso di liquidazione d'imposta di registro di atti giudiziari (con istruzioni ed allegato mod. F23), non correttamente formulati, con possibilità di trarre in inganno il contribuente circa il versamento delle effettive somme dovute.

Nello specifico il contribuente evidenziava che la modulistica ufficiale di richiesta pagamento tributi andrebbe corretta, perché “non è vero che per il pagamento deve essere utilizzato il modello allegato”, e conseguentemente andrebbero modificate anche le indicazioni contenute nel modello di versamento e nelle istruzioni.

La Direzione Provinciale I di Milano risponde, invece, che l'avviso di liquidazione è relativo alla liquidazione di imposta principale di registro per atti giudiziari e che “per semplificare l'adempimento, all'atto viene allegato un facsimile di modello di pagamento prestampato, che è rilasciato direttamente dal sistema automatizzato sulla base degli importi dovuti, ma che non è necessario utilizzare, specie nel caso di notifica via Pec, per la quale nell'avviso viene espressamente detto che non sono dovute le spese di notifica”.

A risolvere il nodo brevemente riassunto interviene il Garante che, in effetti, rileva che l'avviso di liquidazione dell'imposta e l'allegato mod. F23, peraltro redatti su fac-simile predisposto dell'Amministrazione centrale, sono obiettivamente idonei ad indurre in errore il contribuente che, non prestando sufficiente attenzione alla nota contenuta nell'avviso, è indotto ad effettuare il pagamento di quanto complessivamente riportato nel modello F23, ritenendo che questa sia la sola – o comunque la più comoda – modalità di pagamento del tributo.

La specificazione che le spese di notifica dell'avviso non sono dovute in caso di notifica con Pec è riportata, invero, con un carattere tipografico (c.d. corpo del carattere) di dimensione ridotta rispetto a quello del rimanente testo dell'avviso, oltretutto scritto in maiuscolo mentre la nota esplicativa è in minuscolo; ancora, alla predetta nota, viene fatto rinvio soltanto con un asterisco posto tra parentesi a fianco della voce “Ent. event. Ag. delle Entrate”.

Per contro, nessuna indicazione è contenuta nelle susseguenti istruzioni, che riportano la dicitura “il contribuente deve effettuare entro 60 giorni dalla notifica di questo atto il versamento dell'importo dovuto presso banche, uffici postali o agenti della riscossione con il modello di pagamento che trova in allegato”, ed anche nel mod. F23 allegato all'avviso di pagamento, con evidente difetto di una corretta informazione rivolta al contribuente e con possibile, anche se non direttamente voluto, coinvolgimento in errore del medesimo.

Eppure, sottolinea il Garante nel Provvedimento, lo Statuto del contribuente stabilisce, in via generale, che l'Amministrazione finanziaria deve provvedere ad assumere iniziative per “un'agevole e completa informazione del contribuente in materia tributaria” (art. 5), disposizione che non può essere certo limitata alla conoscenza di testi legislative, ma comprende anche quella di disposizioni regolamentari o amministrative, nelle quali va ricompresa la predisposizione per i contribuenti di formulari correttamente redatti. Inoltre, sempre secondo lo Statuto, “i rapporti tra contribuente ed amministrazione finanziaria sono improntati ai principi della collaborazione e della buona fede” (art. 10), principi che rischiano indubbiamente di essere compromessi se l'informazione data al contribuente non è corretta.

È necessario, ribadisce il Garante, rispristinare quel clima di trasparenza e fiducia, più volte invocato e ricercato dall'Amministrazione finanziaria (c. d. “cambia-verso”), ma che, talvolta, rischia di rimanere pregiudicato da comportamenti con esso non del tutto coerenti.

Conclude il Garante ritenendo opportuno confermare la non conformità dell'avviso di liquidazione unitamente alle istruzione e mod. F23, così come formulati, ai principi di chiarezza e trasparenza delle informazioni che devono essere rese ai contribuenti, invitando l'Amministrazione centrale dell'Agenzia delle Entrate a voler modificare la modulistica sopra richiamata, adeguandola alle esigenze di una corretta informazione dei destinatari.

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