CTU collegiale in ambito sanitario: illegittima la modalità di determinazione dei compensi

Redazione scientifica
24 Maggio 2021

La Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 15, comma 4, l. 24/2017, in riferimento all'art. 3 Cost, nella parte in cui «vieta l'aumento, nella misura del 40 per cento, del compenso spettante al singolo, per ciascuno degli altri componenti del collegio, che è invece previsto, dall'art. 53 d.P.R. 115/2002, per la quasi totalità degli incarichi collegiali».

La Corte costituzionale dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 15, comma 4, l. 24/2017, in riferimento all'art. 3 Cost, nella parte in cui «vieta l'aumento, nella misura del 40 per cento, del compenso spettante al singolo, per ciascuno degli altri componenti del collegio, che è invece previsto, dall'art. 53 d.P.R. 115/2002, per la quasi totalità degli incarichi collegiali».

Osserva il Collegio, in punto di rilevanza dell'incidente di costituzionalità sollevato dal giudice a quo, che la previsione impugnata «incide direttamente sui termini quantitativi della liquidazione spettante ai componenti del collegio peritale investito nel giudizio principale, che hanno avanzato la relativa richiesta all'esito dello svolgimento dell'incarico conferito».

Quanto al merito della questione, secondo i giudici la disposizione censurata è intrinsecamente e manifestamente irragionevole, non risultando coerente con la ratio che la sostiene. Nel settore della responsabilità medica infatti il principio di necessaria collegialità dell'incarico peritale scaturisce da una valutazione del legislatore circa la delicatezza delle indagini. Di conseguenza risulta gravemente contraddittorio che, per un verso, si esiga in tale campo l'intervento di tecnici particolarmente specializzati ed esperti e, per altro verso, si sopprima il meccanismo che prevede un incremento del compenso che tale complessità vale a controbilanciare. La disposizione impugnata contrasta, altresì, con il principio di uguaglianza, in quanto introduce un'ingiustificata disparità di trattamento rispetto alla disciplina generale sulla determinazione degli onorari per gli incarichi peritali collegiali. Ed infatti, dal confronto con il citato art. 53 del testo unico sulle spese di giustizia, si ricava che in tutti gli altri campi in cui la complessità dell'indagine richiede che l'incarico sia affidato all'opera congiunta di più esperti, anche se si tratti di un collegio medico, il compenso è maggiorato, rispetto a quello che sarebbe spettato al singolo consulente, nella misura del quaranta per cento.

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