24 Maggio 2021

A fronte dell'introduzione, nei procedimenti civili e penali aventi ad oggetto la responsabilità sanitaria, del principio di necessaria collegialità a presidio della correttezza dell'indagine peritale, non trova giustificazione la scelta del legislatore di determinare l'onorario globale spettante al collegio in misura pari a quella che verrebbe riconosciuta in caso di conferimento di incarico al singolo.

A fronte dell'introduzione, nei procedimenti civili e penali aventi ad oggetto la responsabilità sanitaria, del principio di necessaria collegialità a presidio della correttezza dell'indagine peritale, non trova giustificazione la scelta del legislatore di determinare l'onorario globale spettante al collegio in misura pari a quella che verrebbe riconosciuta in caso di conferimento di incarico al singolo.

Lo ha stabilito la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 102/21, depositata il 20 maggio.

I componenti del collegio peritale sono penalizzati quando si tratta di responsabilità medica. La pronuncia in commento trae origine dalla questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, comma 4, l. n. 24/2017 (Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie – c.d. legge “Gelli-Bianco”), nella parte in cui, nelle controversie in materia di responsabilità medica, vieta l'aumento, nella misura del 40%, del compenso spettante al singolo, per ciascuno degli altri componenti del collegio peritale, che è invece previsto dall'art. 53, d.P.R. n. 115/2002 (c.d. T.U. delle disposizioni in materia di spese di giustizia), per la quasi totalità degli incarichi collegiali.
Ed infatti, dopo aver sancito il principio di necessaria collegialità delle indagini peritali da espletare nei giudizi di responsabilità sanitaria, il legislatore nega espressamente ogni possibilità di aumento del compenso globale spettante ai componenti del collegio, onorario che è calcolato unitariamente, come se l'incarico fosse conferito ad un singolo consulente.
Secondo il giudice a quo, tale esclusione determinerebbe un'ingiustificata disparità di trattamento rispetto alla previsione generale in tema di compenso per gli incarichi conferiti ad un collegio di ausiliari e sarebbe, altresì, intrinsecamente irragionevole. In particolare, la norma impugnata darebbe luogo ad un'illogica differenza di disciplina rispetto al riconoscimento, operato in via generale dal Testo Unico delle disposizioni in materia di spese di giustizia, dell'aumento del compenso per gli incarichi collegiali di natura tecnica relativi a materie diverse da quella della responsabilità sanitaria, nella misura del 40% per ciascun componente oltre il primo.

Il quadro normativo. Preliminarmente, la pronuncia in commento ricostruisce il quadro normativo nel quale si colloca la disposizione censurata. In termini generali, l'art. 191, comma 2, c.p.c. prevede che il giudice possa nominare più di un consulente «soltanto in caso di grave necessità o quando la legge espressamente lo dispone». Analogamente, l'art. 221, comma 2, c.p.p. ammette l'incarico peritale collegiale, stabilendo che il giudice penale possa affidare l'espletamento della perizia a più persone quando le indagini e le valutazioni risultano di notevole complessità ovvero richiedono distinte conoscenze in differenti discipline.
Per quanto riguarda la liquidazione del compenso, l'art. 53 del T.U. delle disposizioni in materia di spese di giustizia prevede, in caso di incarico plurimo, il compenso globale è determinato sulla base di quello spettante al singolo, aumentato del 40% per ciascuno degli altri componenti del collegio, a meno che il magistrato disponga che ognuno degli incaricati debba svolgere personalmente e per intero l'incarico affidatogli. Allorché, invece, il giudice nomini più consulenti e disponga che ognuno degli incaricati svolga personalmente e per intero l'incarico attribuito, in ragione delle professionalità specifiche di cui ognuno è in possesso, non sussiste collegialità e per ogni consulente sono operative le medesime disposizioni applicabili nel caso di nomina di un solo ausiliario, con la conseguenza che il compenso è dovuto ad ogni ausiliario nella sua interezza.
Dall'incarico collegiale si distingue, altresì, l'ipotesi in cui il giudice si sia limitato ad autorizzare il consulente singolo ad avvalersi di uno o più soggetti per l'espletamento di indagini specialistiche, non trovando in tal caso applicazione il criterio di liquidazione previsto dal citato art. 53, ma le medesime tabelle con cui deve essere determinata la misura degli onorari dei consulenti tecnici.
Con riferimento alla consulenza tecnica d'ufficio nei giudizi civili e penali in materia di responsabilità medica, l'art. 15 della legge “Gelli-Bianco” ha previsto che l'espletamento della consulenza tecnica e della perizia sia affidata ad un medico specializzato in medicina legale e ad uno o più specialisti nella disciplina che abbiano specifica e pratica conoscenza di quanto oggetto del procedimento, che non siano in conflitto di interessi: la norma ha introdotto, quindi, il principio della necessaria collegialità nell'espletamento del mandato.

CTU per responsabilità medica: il taglio degli onorari è irragionevole. La Consulta ritiene che la disciplina censurata sia intrinsecamente e manifestamente irragionevole, non risultando coerente con la ratio che la sostiene.
Ed infatti, a fronte dell'introduzione, nei procedimenti civili e penali aventi ad oggetto la responsabilità sanitaria, del principio di necessaria collegialità a presidio della correttezza dell'indagine peritale, non trova giustificazione la scelta del legislatore di determinare l'onorario globale spettante al collegio in misura pari a quella che verrebbe riconosciuta in caso di conferimento di incarico al singolo. Per effetto della previsione in esame, l'ammontare unitario di detto compenso deve essere suddiviso in parti uguali tra i membri del collegio, con la conseguenza che a ciascun componente spetta un onorario inferiore a quello adeguato in ragione dell'incremento percentuale previsto dalla norma generale oggetto di deroga.
Un'ulteriore causa di irragionevolezza deriva dalla riduzione progressiva dell'onorario spettante a ciascuno dei consulenti indotta dall'aumento del numero dei componenti incaricati dell'espletamento delle operazioni peritali: in base alla norma censurata, il compenso rimane parametrato a quello che sarebbe spettato ove l'incarico fosse stato attribuito ad un unico consulente, indipendentemente dal numero dei componenti del collegio.
Né la finalità di alleviare l'aggravio economico che, in forza della collegialità necessaria, verrebbe a ricadere sugli interessati già onerati dei costi della eventuale consulenza di parte può valere a legittimare l'introduzione di una irragionevole soglia di contenimento del quantum dell'onorario, non potendo il soddisfacimento di tale esigenza tradursi in un ingiustificato sacrificio per i consulenti incaricati.

Il compenso del CTU deve essere adeguato. Il limite imposto dalla disposizione denunciata comporta una decurtazione idonea ad incidere sull'adeguatezza del compenso rispetto all'opera prestata e sulla conformità dello stesso alle regole generali sulla liquidazione dei compensi affidati ad un collegio di periti.
Attraverso la designazione giudiziale, integrante un atto costitutivo di un munus publicum, il consulente tecnico d'ufficio riceve un incarico professionale che, sebbene non sia riconducibile – in ragione del fine pubblico che vale a qualificarlo e delle peculiari modalità in cui trova attuazione – ad un contratto, rinviene nella disciplina della liquidazione degli onorari specifici meccanismi di commisurazione volti a garantire la proporzionalità dei compensi, sia pure per difetto in considerazione del connotato pubblicistico (Corte Cost. n. 192/2015), all'entità e alla complessità dell'opera prestata, in coerenza con il fine di contemperamento tra gli interessi pubblici e le esigenze remunerative del professionista che informa la disciplina del T.U. delle disposizioni in materia di spese di giustizia.
A tale esigenza di adeguamento risponde anche l'incremento percentuale contemplato per gli incarichi collegiali dal citato art. 53, quale bilanciamento della determinazione del compenso, per le suddette finalità di contenimento della spesa, sulla base di quanto spettante al singolo, poiché il giudice ricorre a tale genere di incarichi proprio quando le indagini esibiscono un tasso di complessità tecnico-scientifica tale da rendere opportuna la condivisione della responsabilità della valutazione peritale tra più esperti.
La disposizione censurata, invece, favorisce l'allontanamento dal circuito dei consulenti tecnici di ufficio e periti da parte dei professionisti dotati di maggiore esperienza e specializzazione, disincentivati dalla preordinata incongruenza degli onorari spettanti rispetto alla qualità e quantità dell'impegno richiesto.
La norma impugnata è, quindi, incostituzionale nella parte in cui non consente, nella determinazione del compenso globale, l'aumento del 40% per ciascuno degli altri componenti del collegio previsto dalla disciplina generale.

(Fonte: Diritto e Giustizia.it)

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