È costituzionalmente legittimo differire le spese della CTU all'esito del giudizio di merito?
24 Maggio 2021
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 87 del 5 maggio 2021, ha dichiarato inammissibili, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Tribunale di Firenze in relazione all'art. 8, commi 1 e 2, della legge 8 marzo 2017, n. 24 (“Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie”), nella parte in cui escludono che il giudice possa addebitare, totalmente o parzialmente, a una parte diversa da quella ricorrente, il costo, comprensivo di compensi ed esborsi, dell'attività del collegio nominato per lo svolgimento della consulenza tecnica d'ufficio (identificabili nel compenso del collegio peritale e nelle spese vive sostenute da esso sostenute) nel procedimento di cui agli artt. 696-bis c.p.c. e 8 della legge n. 24 del 2017, che ha reso tale procedimento condizione di procedibilità della domanda. In mancanza di un accordo tra le parti, il giudice non avrebbe un criterio per regolare tali esborsi come spese processuali, mancando in questa fase una vera e propria soccombenza, a prescindere dalle conclusioni dell'elaborato peritale.
Di conseguenza, il differimento della regolamentazione delle spese processuali, comprensive delle spese della consulenza tecnica d'ufficio (CTU), all'esito del giudizio di merito avente ad oggetto la pretesa risarcitoria è giustificato, non andando a pregiudicare il diritto alla tutela giurisdizionale. |