L'affitto per finalità turistiche di breve durata viola il regolamento condominiale?

Redazione scientifica
24 Maggio 2021

Secondo l'art. 51, d.l. n. 79/2011, le locazioni di breve durata stipulate da alcuni condomini sono riconducibili a quelle per finalità turistiche per brevi periodi non superiori a 30 giorni. Ne consegue che esse non si distinguano dunque dalle ordinarie locazioni, connotandosi solo per la loro durata transitoria.

Un Condominio ricorre presso la Corte d'Appello di Milano, richiedendo l'integrale riforma della sentenza del Tribunale di Milano che aveva respinto la sua domanda nei confronti di alcuni condomini. L'oggetto della sua istanza consisteva nell'accertare la contrarietà al regolamento condominiale dell'utilizzo dell'unità immobiliare, sita al terzo piano dello stabile, ad alloggio temporaneo di breve durata. Egli sottolinea che dette locazioni brevi avrebbero arrecato disturbo alla tranquillità degli altri condomini e sarebbero stati contrari al decoro dell'edificio, violando così il regolamento condominiale.

Gli appellati affermavano che comunque la locazione breve non violasse alcuna norma regolamentare, non essendo assimilabile all'affitto di camere ammobiliate (trattandosi di affitto dell'intera unità immobiliare, per uso abitativo e senza servizi accessori di carattere alberghiero).

Ai sensi dell'art. 53, d.l. n. 79/2011 le locazioni stipulate dai suddetti condomini sono riconducibili a quelle per finalità turistiche per brevi periodi non superiori a 30 giorni. La Regione Lombardia ha, infatti, espressamente escluso dall'ambito delle attività ricettive (quali proprio quelle di B&B ed affittacamere). Ne consegue che esse non si distinguono dunque dalle ordinarie locazioni, connotandosi solo per la loro durata transitoria, non essendo necessariamente più moleste per gli altri condomini rispetto a quanto potrebbe esserlo una di ordinaria durata quadriennale.

Per questi motivi la Corte d'Appello di Milano rigetta il ricorso, condannando il Condominio al pagamento delle spese processuali.

Fonte: dirittoegiustizia.it

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