Non rientra nella giurisdizione del giudice del lavoro la contestazione sulla scelta dei criteri di preferenza nello scorrimento delle graduatorie

Marta Filippi
24 Maggio 2021

Nel caso in cui l'azione giudiziaria sia volta al riconoscimento del diritto all'assunzione contestando la legittimità di un provvedimento amministrativo di macro organizzazione che disponga di coprire i posti resisi vacanti sulla base di criteri diversi rispetto a quello cronologico, consiste nell'avvalersi della graduatoria del concorso anteriormente espletato, si è in presenza di una obiezione che investe l'esercizio del potere discrezionale dell'amministrazione, cui corrisponde una situazione di interesse legittimo.
Massima

Nel caso in cui l'azione giudiziaria sia volta al riconoscimento del diritto all'assunzione contestando la legittimità di un provvedimento amministrativo di macro organizzazione che disponga di coprire i posti resisi vacanti sulla base di criteri diversi rispetto a quello cronologico, consiste nell'avvalersi della graduatoria del concorso anteriormente espletato, si è in presenza di una obiezione che investe l'esercizio del potere discrezionale dell'amministrazione, cui corrisponde una situazione di interesse legittimo.

Il caso

Con reclamo avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale del lavoro di Bari, in composizione monocratica, il ricorrente chiedeva al Collegio di disapplicare dei provvedimenti amministrativi comunali che in relazione all'assunzione di due dipendenti pubblici disponevano di far riferimento alle graduatorie di enti locali con sede maggiormente vicina a quella dell'ente assuntore e a quelle di approvazione più recente. Più in particolare, il reclamante impugna oltre ai provvedimenti attinenti alla procedura concorsuale anche atti adottati a monte della stessa, quale il regolamento comunale, contenente i criteri sulla cui base individuare le graduatorie da cui doversi attingere ai fini dell'assunzione.

Ritiene il Collegio, all'esito della lettura del reclamo e delle memorie di controparte, che non sussistano tuttavia i presupposti per l'accoglimento del gravame, dovendosi invece optare per la conferma del provvedimento impugnato.

Ad avviso del Giudice collegiale va, infatti, confermato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, eccepito dalle parti reclamate e già ravvisato dal primo giudice, in relazione all'analisi del petitum sostanziale del giudizio.

La questione giuridica

Le questioni giuridiche affrontate dall'ordinanza in commento vertono in materia di riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo relativamente al rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti ed in particolare a chi sia competente a giudicare delle controversie successive all'approvazione della graduatoria.

Ai sensi del d.lgs. n. 165/2001 al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, sono infatti devolute le controversie aventi ad oggetto i rapporti di lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni in ogni fase, con esclusone di specifiche categorie di lavoratori pubblici specificati dalla fonte normativa stessa, mentre il giudice amministrativo è chiamato a conoscere le controversie relative alle procedure concorsuali strumentali all'assunzione od alla progressione in un'area o fascia qualitativamente superiore a quella di appartenenza, la cui giurisdizione compre, dunque, l'area che va dall'inizio delle operazioni concorsuali, con l'adozione del bando - con il quale l'Amministrazione manifesta all'esterno la decisione di reclutare un certo numero di dipendenti - fino all'approvazione della graduatoria definitiva, senza estendersi al successivo atto di nomina.

Ebbene, nel caso di specie il reclamante sostiene di aver impugnato e contestato la legittimità di atti qualificabili come di micro-organizzazione e pertanto adottatati dalla P.A. in qualità di privato datore di lavoro con la conseguenza di far rientrare la presente controversia nella giurisdizione del Giudice ordinario.

Le soluzioni giuridiche

Il Collegio, tuttavia, nella presente ordinanza, richiamando il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità perviene ad una soluzione differente.

In primo luogo per il Tribunale occorre valutare il riparto di giurisdizione in base all'analisi del petitum sostanziale, considerando cioè l'intrinseca natura della posizione soggettiva sottesa al giudizio ed individuata dal giudice con riguardo alla protezione accordata a quest'ultima dall'ordinamento. Ne consegue che laddove si accerti che la controversia attiene alla lesione di un diritto soggettivo derivante da un atto o comportamento posto in essere dalla P.A., con i poteri del privato datore di lavoro, la giurisdizione compete al giudice ordinario senza che rilevi che la pretesa giudiziale sia stata prospettata come richiesta di annullamento di un atto amministrativo.

Sula base di tale analisi per il Collegio il reclamante, impugnando i “criteri per l'utilizzo delle graduatorie e individuazione degli idonei” previsti dell'avviso pubblico di selezione che a sua volta recepiva il Regolamento Comunale, contesta proprio detta normativa generale di organizzazione dell'amministrazione in quanto illegittima per violazione degli artt.3 e 97 Cost.

Ne consegue che oggetto del giudizio è il corretto esercizio del potere amministrativo in quanto la domanda si fonda sulla dedotta illegittimità di atti amministrativi di macro-organizzazione adottati dal Comune preliminarmente rispetto alla procedura di assunzione contestata venendo, dunque, in rilievo la censura di scelte connesse all'uso del potere autoritativo e discrezionale dell'Amministrazione.

Proseguendo nel suo iter argomentativo afferma il Collegio che, dunque, vada riconosciuta la giurisdizione del giudice amministrativo poiché nel caso di specie la contestazione del ricorrente guarda alla legittimità stessa della regolamentazione della graduatoria in relazione a disposizioni generali ed astratte.

A tal fine il giudicante richiama la giurisprudenza della Corte di cassazione la quale, secondo un orientamento ormai consolidato, ritiene che appartenga alla giurisdizione del giudice amministrativo la controversia relativa al c.d. scorrimento delle graduatorie dei concorsi, quando la pretesa al riconoscimento del diritto all'assunzione sia consequenziale alla negazione degli effetti di un provvedimento amministrativo che disponga di coprire diversamente i posti resisi vacanti, anziché avvalersi dello scorrimento della graduatoria del concorso anteriormente espletato trovandosi in tal caso in presenza di una contestazione che investe l'esercizio del potere discrezionale dell'amministrazione a cui corrisponde una situazione di interesse legittimo.

Osservazioni

La questione giuridica posta alla base dell'ordinanza in commento risulta essere decisamente interessante. Se anche la Corte di cassazione ha ormai posto i principi sulla cui base operare il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario ed amministrativo in materia di controversie aventi ad oggetto il rapporto di lavoro pubblico privatizzato ed in particolare ricomprendendo le fasi attinenti alla procedura concorsuale nella giurisdizione amministrativa e quelle successive all'approvazione della graduatoria in quella del giudice ordinario, non sempre appare semplice applicarli alla realtà fattuale. Per tale motivo l'ordinanza in commento appare decisamente di rilievo inquadrando il caso di specie come rientrante nella giurisdizione del giudice amministrativo ed incrementando così la casistica possibile.

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