Il terzo pignorato è sempre litisconsorte necessario
25 Maggio 2021
Nel 2014 la Corte Internazionale Arbitrale di Londra pronunciò un lodo col quale condannò la società A. LCC. al pagamento in favore del Fallimento E.T. della somma di oltre 4 milioni di euro. Con lo stesso decreto col quale venne rese esecutivo il lodo, la Corte d'appello autorizzò il fallimento a notificarlo alla società debitrice per mezzo di corriere internazionale ex art. 151 c.p.c. Dopo aver notificato il decreto per mezzo di un corriere privato, il fallimento iniziò l'esecuzione forzata nelle forme del pignoramento presso terzi, individuando,a tal fine, quale terzo pignorato, l'Agenzia delle Entrate. Chiese quindi preliminarmente al Tribunale l'autorizzazione a notificare il precetto e il pignoramento ad A. LCC per mezzo di un corriere internazionale ed a mezzo telefax, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., ottenuta dal Tribunale. In seguito, il giudice dell'esecuzione assegnò con ordinanza al fallimento la somma dichiarata dovuta dal terzo pignorato. La società A. LCC propose opposizione avverso l'ordinanza di assegnazione, qualificata sia come opposizione agli atti esecutivi, sia come opposizione all'esecuzione, deducendo di non aver mai ricevuto la notifica del titolo, né del precetto, né del pignoramento, rigettata dal Tribunale sulla base del fatto che tali notifiche erano state regolarmente effettuate (presso l'indirizzo eletto dall'A. LCC nella procedura arbitrale). La decisione è stata impugnata per cassazione da parte di A. LCC, cui ha resistito con controricorso il Fallimento.
Il Collegio ritiene superfluo dar conto dei motivi di impugnazione, in quanto il grado di merito è stato inficiato da una nullità processuale che è indispensabile rilevare ex officio. Ad esso, infatti, non ha partecipato il terzo pignorato e cioè l'Agenzia delle Entrate, il quale costituisce un litisconsorte necessario, sianel giudizio di opposizione all'esecuzione od agli atti esecutivi. Depongono in tal senso, anzitutto, ragioni sistematiche.Il pignoramento impone al terzo pignorato una serie di obblighi: di astenersi da certe attività, o di compierne altre (artt. 545, 546, c.p.c.). Tali obblighi sussisteranno o verranno meno in base all'esito dell'opposizione eventualmente proposta: e, dunque, l'esito di questa non può mai dirsi «indifferente» per il terzo pignorato. Oltre a ragioni di sistema, militano nel senso dell'interpretazione proposta anche ragioni di semplicità, atteso che, come costantemente ribadito dalla Corte, «dinanzi a norme processuali ambigue o suscettibili di essere interpretate in più modi, tutti consentiti dalla lettera della legge, l'interprete ha il dovere di preferire l'interpretazione che garantisca la maggiore sintesi, chiarezza e semplicità del dettato normativo». Osservano, infine, i giudici che sussistono ragioni di coerenza. Sinora la giurisprudenza della Corte ha affermato che il terzo «di regola» non è litisconsorte necessario salvo che abbia «un interesse». In seguito, tuttavia, ha definito questo «interesse» in termini così ampi da ricomprendervi tutte le ipotesi più frequenti e rilevanti, prevenendo a conclusioni non coerenti con le necessarie indicazioni di chiarezza che legittimamente gli interpreti si attendono dalla S.C. ai sensi dell'art. 65 ord. giudiziario. Coerenza e chiarezza impongono dunque di superare la massima tralatizia di cui sopra e constatare l'avvenuta emersione, quale jus receptum, del principio per cui il terzo è sempre litisconsorte necessario, ex art. 102 c.p.c.
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