Sostituzione dell'avvocato nell'attività di difesa
26 Maggio 2021
Nel caso in cui un soggetto abbia revocato il mandato professionale ad un avvocato e si sia rivolto ad altro professionista, l'art 45 del codice deontologico forense prescrive che il nuovo difensore, oltre che rendere nota la sua nomina al collega sostituito, debba, senza pregiudizio per l'attività difensiva, adoperarsi affinché siano soddisfatte le legittime richieste per le prestazioni svolte. Pertanto, ferma restando la legittimità dell'assunzione dell'incarico in capo al nuovo difensore, quale attività egli dovrà svolgere affinché il precedente difensore sia soddisfatto per le prestazioni già eseguite?
La norma in commento ha lo scopo di contemperare due principali esigenze: da un lato il diritto di difesa in capo al soggetto che intenda rivolgersi ad altro professionista, per i motivi che ritenga opportuni, e dall'altro lato quello di non veder frustrato il diritto del primo difensore ad essere comunque soddisfatto (retribuito) per le attività già svolte nei confronti del soggetto che, poi, abbia deciso di rinvolgersi ad altro avvocato. In armonia con le norme del codice deontologico forense che prescrivono doveri di correttezza fra colleghi, si pone l'obbligo del nuovo difensore di adoperarsi affinché il precedente collega sia soddisfatto delle sue legittime aspettative. Dal tenore letterale della prescrizione deontologica, sembrerebbe che il nuovo legale debba adoperarsi per una fattiva collaborazione con il precedente Collega affinché quello venga saldato per le sue spettanze. Si deve considerare, a questo punto, che l'art. 34 del Codice Deontologico Forense, permette all'avvocato di agire giudizialmente nei confronti del cliente o della parte assistita per il pagamento delle proprie prestazioni professionali ma che per poter far questo debba prima rinunciare a tutti gli incarichi ricevuti. Il legale sostituito, avrà, quindi, tutti gli strumenti per poter recuperare il proprio credito, senza l'assistenza del nuovo difensore. Se così è, allora, il nuovo difensore, se da un lato non dovrà tenere alcun comportamento che possa frustrare le legittime aspettative del precedente collega di essere ricompensato, non avrà alcun obbligo di attivarsi affinché il cliente corrisponda il giusto compenso al precedente legale, se non avvertire il cliente stesso del dovere che su di esso incombe nei confronti del precedente difensore. Quanto alla forma, pur non essendoci alcuna prescrizione in merito, potrà essere opportuno effettuare per iscritto, sia la comunicazione al precedente difensore di aver assunto l'incarico, sia l'informativa al cliente dei doveri che su di esso incombono nei confronti del precedente difensore. Su tale aspetto è chiara la posizione espressa in un parere emesso dall'ordine degli avvocati di Roma secondo il quale «La ratio giuridica sottesa a quanto sopra, invero, è rinvenibile nella circostanza secondo la quale, in materia di deontologia forense, si parla di «obbligo» di colleganza e non di «dovere» poiché esso esprime una modalità di comportamento più che un precetto da soddisfare in ogni caso. Secondo la dottrina maggioritaria infatti, nel possibile conflitto, «il dovere di difesa prevale sul rapporto di colleganza, nel senso che l'avvocato non può e non deve mai subordinare gli interessi e diritti del proprio assistito ad una sorta di compiacente e benevola condiscendenza verso il collega, che finirebbe per favorire le aspettative della stessa controparte» (Danovi-Manuele Breve Ordinamento Forense e Deontologia - Ed. Giuffrè 2013). |