Il liquidatore della società risponde dei reati tributari relativi al periodo d’imposta precedente

La Redazione
27 Maggio 2021

Risponde del reato di omesso versamento IVA, quantomeno a titolo di dolo eventuale, il soggetto che, subentrando ad altri nella carica di amministratore, nonché, come nella specie, di liquidatore, di una società di capitali dopo la presentazione della dichiarazione di imposta e prima della scadenza del versamento, ometta di versare all'Erario le somme dovute sulla base della dichiarazione medesima, senza compiere il previo controllo di natura puramente contabile sugli ultimi adempimenti fiscali, in quanto, attraverso tale condotta, lo stesso si espone volontariamente a tutte le conseguenze che possono derivare dalle pregresse inadempienze.

Risponde del reato di omesso versamento IVA, quantomeno a titolo di dolo eventuale, il soggetto che, subentrando ad altri nella carica di amministratore, nonché, come nella specie, di liquidatore, di una società di capitali dopo la presentazione della dichiarazione di imposta e prima della scadenza del versamento, ometta di versare all'Erario le somme dovute sulla base della dichiarazione medesima, senza compiere il previo controllo di natura puramente contabile sugli ultimi adempimenti fiscali, in quanto, attraverso tale condotta, lo stesso si espone volontariamente a tutte le conseguenze che possono derivare dalle pregresse inadempienze.

È il principio affermato dai Giudici di Piazza Cavour con la sentenza n. 20188/21, depositata il 21 maggio.

Il liquidatore di una società era stato condannato sia in primo che in secondo grado per omesso versamento d'IVA in relazione al periodo di imposta 2014. Dinanzi alla Corte di legittimità, l'imputato lamenta in fatto che la condotta era in realtà precedente alla sua nomina a liquidatore avvenuta solo nel maggio del 2015, invocando dunque l'assenza di responsabilità a suo carico.

Richiamando i costanti orientamenti giurisprudenziali sul tema, la Corte ricorda che «nel caso di successione nella carica di amministratore di società/legale rappresentante in un momento successivo alla presentazione della dichiarazione di imposta e prima della scadenza del termine fissato per l'adempimento dell'obbligo tributario di versamento, sussiste la responsabilità, per i reati tributari connessi all'omesso versamento di imposte dovute, di colui che succede nella carica dopo la presentazione della dichiarazione di imposta e prima del termine ultimo per il versamento della stessa (da ultimo, Sez. 3, n. 1729/21)».

L'obbligo del versamento dell'imposta in oggetto gravava dunque da un punto di vista formale sull'imputato, in quanto rivestiva in quel momento la carica di amministratore, seppur con finalità di liquidazione dell'attivo sociale.

In conclusione, la Corte rigetta il ricorso affermando che «risponde del reato in oggetto, quantomeno a titolo di dolo eventuale, il soggetto che, subentrando ad altri nella carica di amministratore, nonché, come nella specie, di liquidatore, di una società di capitali dopo la presentazione della dichiarazione di imposta e prima della scadenza del versamento, ometta di versare all'Erario le somme dovute sulla base della dichiarazione medesima, senza compiere il previo controllo di natura puramente contabile sugli ultimi adempimenti fiscali, in quanto, attraverso tale condotta, lo stesso si espone volontariamente a tutte le conseguenze che possono derivare dalle pregresse inadempienze».

Fonte: www.dirittoegiustizia.it

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