Mancata affissione codice disciplinare e violazione del minimo etico
27 Maggio 2021
Impiego pubblico: ai fini disciplinari rilevano sempre condotte la cui illiceità possa ritenersi evidente anche senza previa affissione o pubblicazione sul sito istituzionale del codice disciplinare?
La giurisprudenza di legittimità ha più volte sottolineato che in tutti i casi nei quali il comportamento del lavoratore sia immediatamente percepibile dallo stesso come illecito, in quanto contrario al c.d. minimo etico, l'esercizio del potere sanzionatorio da parte del datore non è condizionato alla precedente affissione del codice ex art. 55 d.lgs. n. 165/2001.
Anche nel settore pubblico, come in quello privato, il dipendente ben può rendersi conto, anche al di là di una analitica predeterminazione dei comportamenti vietati e delle relative sanzioni, della illiceità della propria condotta. La necessaria previsione delle violazioni all'interno di un codice disciplinare reso pubblico non è condizione indefettibile dell'azione disciplinare allorquando sussistano le ipotesi suddette.
La funzione della pregressa previsione in un testo reso noto al lavoratore, infatti, non è quella di fondare in assoluto il potere disciplinare, in sé basato sul disposto dell'art. 2106 c.c., ma quella di regolare le sanzioni rispetto a specifici fatti, la cui mancata previsione potrebbe far ritenere che la reazione datoriale risponda a criteri repressivi strumentalmente valorizzanti taluni comportamenti del lavoratore. Tale esigenza viene meno ove la condotta contrasti con il predetto "minimo etico".
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