Licenziamento per g.m.o.: decreto agosto e interpretazione dell'integrale fruizione degli ammortizzatori

27 Maggio 2021

Licenziamento per g.m.o. intervenuto in seguito al d.l. n. 104/2020 (l. conv. n. 126/2020): si applica il divieto se il datore, in quanto privo dei presupposti richiesti, non aveva usufruito degli ammortizzatori sociali?

Licenziamento per g.m.o. intervenuto in seguito al d.l. n. 104/2020 (l. conv. n. 126/2020): si applica il divieto se il datore, in quanto privo dei presupposti richiesti, non aveva usufruito degli ammortizzatori sociali?

In base all'art. 14 d.l. n. 104/2020, per i datori che “non abbiano integralmente fruito” dei trattamenti di integrazione salariale riconducibili all'emergenza epidemiologica da Covid-19 di cui all'art. 1, ovvero dell'esonero contributivo di cui all'art. 3 del medesimo Decreto, ha continuato ad operare il divieto di licenziamento.

Non univoche sono le posizioni circa l'interpretazione di suddetta disposizione, in particolare circa l'estensibilità anche ai datori che non avevano usufruito della “Cig –Covid” e per i quali, pertanto, difficilmente potrebbe spiegarsi l'avverbio “integralmente” posto dal Legislatore.

Sul punto si è recentemente espresso il Tribunale di Venezia (17 maggio 2021) il quale ha ritenuto applicabile l'art. 14 sia ai datori che avevano iniziato a fruire della Cig di cui all'art. 1 d.l. n. 104/20, ovvero dell'esenzione contributiva ex art. 3, senza esaurirli, sia a quelli che non ne avevano ancora fruito.

Tale posizione ermeneutica è stata fondata sulla residualità delle eccezioni al divieto espressamente indicati dal Legislatore.

Il giudice veneziano, inoltre, ha ritenuto che se si escludessero dall'ambito soggettivo del divieto i datori che, pur potendo accedere agli ammortizzatori, non vi avevano fatto ricorso, si sarebbe fatto dipendere l'ambito del divieto da una decisione unilaterale dell'azienda.

Analogamente per i datori che non avevano sopportato sospensioni o riduzioni di attività in ragione dell'emergenza Covid, potendo in seguito intervenire una modificazione dello stato di fatto.

Gli stessi datori che avevano già iniziato a fruire degli ammortizzatori sociali, d'altronde, non potevano procedere a licenziamenti per gli ambiti aziendali eventualmente non oggetto di sospensione/riduzione di attività.

Interpretazione, questa, che sebbene in linea con la ratio della normativa emergenziale, mal si coordina con il riferimento suddetto all'integrale fruizione (non ripresa, tra l'altro, nei d.l. successivi).

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