Fallimento e responsabilità degli amministratori: ciò che conta è la data delle dimissioni
27 Maggio 2021
Il caso. Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con sentenza del 21 marzo 2001, aveva dichiarato il Fallimento di un consorzio a r.l. e la curatela con citazione notificata in data 27 marzo 2006 aveva convenuto innanzi allo stesso Tribunale diversi soggetti nella qualità di consiglieri, vice-presidente, presidente del consiglio di amministrazione, sindaci e presidente del collegio sindacale, contestando diverse attività illecite e chiedendo la condanna dei convenuti - in solido o nei limiti delle rispettive attribuzioni - al risarcimento dei danni ai sensi degli artt. 146 l.fall., 2393 e 2394 c.c..
La decisione della Corte. La Corte accoglie il ricorso del vice-presidente, con il quale si sosteneva che la condanna del medesimo era stata erronea in quanto fondata sulla responsabilità per fatti accaduti dopo le dimissioni, i cui effetti erano da intendersi immediati in quanto era rimasta in carica la maggioranza del consiglio di amministrazione. Si afferma pertanto il principio per cui, in tema di responsabilità degli amministratori, in caso di dimissioni dalla carica di amministratore, la mancata iscrizione della causa di cessazione nel Registro delle Imprese è inopponibile alla società ma non al dimissionario, il quale mai potrebbe rispondere di fatti o illeciti commessi in epoca successiva alle sue dimissioni, ancorché appunto non iscritte nel Registro delle Imprese, adempimento peraltro che la legge pone a carico del collegio sindacale e che, quindi, non potrebbe nemmeno essere posto in essere dall'amministratore dimissionario.
(Fonte: Diritto e Giustizia) |