Redazione Scientifica
28 Maggio 2021

La vittima di un sinistro stradale ha sempre un interesse giudico e non di mero fatto all'esito della lite introdotta da un altro danneggiato contro il potenziale responsabile del sinistro. Tale affermazione trova applicazione anche nel caso del terzo trasportato danneggiato. Trova dunque applicazione l'art. 246 c.p.c. che prevede l'incapacità a testimoniare in capo a colui che abbia un interesse che potrebbe legittimare la partecipazione al giudizio.

Così la Corte di legittimità con l'ordinanza n. 14468/21, depositata il 26 maggio.

Il conducente di un veicolo tamponato da un autocarro conveniva in giudizio la società locatrice del mezzo e la compagnia assicurativa per il risarcimento dei danni. Il conducente dell'autocarro, dipendente dalla società convenuta, veniva escusso in sede istruttoria, ma l'attore ne eccepiva l'incapacità a testimoniare ex art. 246 c.p.c. poiché portatore di un interesse attuale e concreto all'esito della controversia.
Il Giudice di Pace, non pronunciandosi sull'eccezione, rigettava la domanda ritenendo non dimostrate le ragioni a fondamento della domanda. La decisione veniva confermata dal Tribunale. La questione è dunque giunta all'attenzione della Suprema Corte.

Il danneggiato ricorrente si duole per la mancata pronuncia sull'eccezione di incapacità a testimoniare del conducente dell'autocarro nel giorno del sinistro.
Richiamando la giurisprudenza sul tema dell'incapacità della vittima di un sinistro stradale a deporre nel giudizio pendente tra altra vittima ed il responsabile (Cass.Civ. n. 12660/18), la Corte ricorda che la vittima ha sempre un interesse giudico e non di mero fatto all'esito della lite introdotta da un altro danneggiato contro il potenziale responsabile del sinistro. Difatti, anche se il suo diritto al risarcimento sia prescritto, estinto o già soddisfatto, egli potrebbe comunque intervenire nel giudizio per far valere il diritto al risarcimento di danni a decorso occulto, lungolatenti o sopravvenuti all'adempimento e non prevedibili. La medesima giurisprudenza di legittimità ha infatti escluso in tali casi la prescrizione e anche gli effetti del c.d. diritti quesito (Cass.Civ. n. 9353/12 e 21106/13).

Anche nel caso del terzo trasportato danneggiato si può affermare la sussistenza di un interesse giuridico all'esito della lite introdotta tanto dal vettore contro l'antagonista, quanto nel caso opposto.

Tornando al caso di specie, risulta evidente come il giudice di merito non abbia adeguatamente motivato circa le ragioni che hanno portato a ritenere infondata la domanda.
Per questi motivi, la Corte cassa la pronuncia impugnata con rinvio.

(Fonte: Diritto e Giustizia)