Espropriazione nei confronti degli enti locali e onere della prova dell'inefficacia del vincolo di impignorabilità
28 Maggio 2021
Il giudizio trae origine da un'espropriazione presso terzi intentata dalla S. C. & C. S.r.l. in danno del Comune di Lago e del suo tesoriere, conclusasi con ordinanza di assegnazione emessa a favore della creditrice S. C. & C. S.r.l. e nei confronti di A.p. S.p.A. (debitore diretto) e Comune (terzo). In sede di opposizione, il Comune, che nella procedura espropriativa aveva assunto il ruolo di terzo pignorato, deduceva: in via principale, insussistenza del credito oggetto della prima dichiarazione, a seguito di azione addotta come avviata con nota 24/06/2008 e determina di risoluzione del 29/09/2008; in via subordinata, l'eccezione di impignorabilità delle somme esecutate ex art. 159 T.u.e.l. L'opposizione veniva rigettata nella fase dell'esecuzione e nel successivo giudizio di appello, ove veniva rilevata l'inammissibilità delle doglianze per fatti anteriori alla formazione del titolo giudiziale azionato e la tardività della proposizione. L'ente locale, quindi, proponeva ricorso per Cassazione sostenendo, tra l'altro, una serie di ulteriori irregolarità nella fase del pignoramento.
Preliminarmente la Corte ha ritenuto infondato il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamentava che l'ordinanza di assegnazione era inidonea al giudicato e poteva contestarsi anche in sede di esecuzione fondata su di essa. Per costante giurisprudenza (Cass. civ., n. 11191/2019), infatti, «le contestazioni afferenti ai vizi (di rito o di merito) del procedimento di assegnazione ex art. 553 c.p.c., al di fuori dei casi di effettiva inesistenza del titolo, possono essere fatte valere unicamente con l'opposizione agli atti esecutivi tempestivamente proposta avverso la relativa ordinanza, e non già attraverso l'opposizione al precetto successivamente intimato, o tantomeno all'esecuzione su quella fondata». Analogamente infondato viene ritenuto il quarto motivo di ricorso, con il quale il ricorrente deduceva l'invalidità del pignoramento per provenire l'intimazione da soggetto non legittimato. Infatti, poiché il concetto di inesistenza di atto processuale è sensibilmente ridimensionato nella giurisprudenza della corte (Cass. civ., sez. un., n. 14916/2016), tanto da non potersi invocare in caso di formulazione dell'atto o di una sua parte ad opera di un soggetto diverso di quello legittimato, ma comunque titolato ad intervenire nella sua formazione, la relativacontestazione si limita a investire la regolarità formale del pignoramento: pertanto essa andava veicolata con tempestiva opposizione agli atti esecutivi.
I Giudici sono passati quindi alla disamina congiunta, per la loro connessione, del secondo e il terzo motivo di doglianza, con i quale il ricorrente aveva, sostanzialmente, contestato la sentenza impugnata per aver ritenuto non provate, da parte dell'ente locale, le condizioni che rendono impignorabili ex art. 159 T.u.e.l. le somme di pertinenza del Comune. I giudici ritengono tali motivi fondati. Infatti, «il contenuto negativo della dichiarazione resa dal terzo tesoriere ed il riferimento ivi unicamente operato a tale delibera fondano, ben al contrario, di per sé soli l'onere del creditore di allegare e provare la sussistenza del credito e di allegare, dinanzi ad una delibera di indisponibilità idoneamente documentata, gli elementi per confutarne l'operatività, a maggior ragione diversi dalla giacenza non ancora documentata come esistente. E neppure – secondo i giudici - è onere dell'ente locale territoriale esecutato dimostrare di non avere emesso mandati a titoli diversi da quelli vincolati (…), ma trattandosi di fatti impeditivi ed estintivi della qualifica di impignorabilità derivante dall'impressione del vincolo in forza della delibera, piuttosto è onere del creditore procedere anche soltanto ad allegare elementi di sospetto, che inducano il giudice dell'esecuzione ad accertare il rispetto delle condizioni contestate dal procedente. |