L'indicazione degli oneri di sicurezza in misura pari a “zero” integra una causa d'esclusione

28 Maggio 2021

In tema di indicazione contenuta nel bando di concorso dell'elenco dei titoli ad accesso diretto (e cioè lauree magistrali specialistiche) e quello dei titoli ad accesso indiretto (e cioè lauree del vecchio ordinamento per equiparazione con le prime), l'utilizzo del termine “altra” non può che intendersi come riferito alle altre lauree LM o LS già elencate e non, genericamente, ad “altre lauree” posto che in tal caso si sarebbe dovuto più propriamente parlare di “altro titolo”...

In tema di indicazione contenuta nel bando di concorso dell'elenco dei titoli ad accesso diretto (e cioè lauree magistrali specialistiche) e quello dei titoli ad accesso indiretto (e cioè lauree del vecchio ordinamento per equiparazione con le prime), l'utilizzo del termine “altra” non può che intendersi come riferito alle altre lauree LM o LS già elencate e non, genericamente, ad “altre lauree” posto che in tal caso si sarebbe dovuto più propriamente parlare di “altro titolo”. Del resto, se così fosse, la precedente parte della norma risulterebbe ultronea.

La giurisprudenza ha più volte ribadito che l'individuazione dei titoli idonei alla partecipazione alla procedura selettiva non può avvalersi del meccanismo transitivo (A=B, B=C e A=C) poiché, così facendo, si darebbe avvio ad una spirale senza fine che finirebbe con lo svilire anche l'autonomia organizzativa della P.A. e, in particolare, la autonoma individuazione delle professionalità più adeguate alle proprie esigenze.

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