Redazione scientifica
31 Maggio 2021

La sesta sezione civile ha rimesso al Primo Presidente, per l'assegnazione alle Sezioni Unite, la questione di massima di particolare importanza avente ad oggetto l'esperibilità del regolamento di competenza nel caso in cui entrambi i giudici, penale e civile, abbiano declinato la propria competenza in via definitiva.

Nel corso di indagini preliminari, il G.I.P. del Tribunale di Sondrio convalidava il sequestro preventivo su tutte le somme esistenti su di un libretto di deposito bancario intestato a S.P e M.P. In sede dibattimentale, il Tribunale penale pronunciava tre ordinanze con le quali ordinava il parziale dissequestro delle somme.

Con successivo ricorso proposto ai sensi dell'art. 702-bis c.p.c., M.P. conveniva in giudizio davanti al Tribunale civile di Sondrio la società convenuta, rilevando che quest'ultima aveva corrisposto solo parte degli interessi dovuti sulle somme dissequestrate; precisava inoltre di aver rivolto analoga domanda al Tribunale penale che aveva ordinato il dissequestro, il quale, ritenendo la questione di natura civilistica, aveva declinato la propria competenza in favore del giudice civile.

Il Tribunale civile di Sondrio dichiarava il ricorso inammissibile, sul rilievo assorbente per cui, avendo la ricorrente contestato il merito dei provvedimenti di dissequestro emessi dal giudice penale, i rimedi impugnatori dovevano ritenersi quelli di cui all'art. 586 c.p.p., cioè l'impugnazione del capo della sentenza relativo alla confisca delle cose sequestrate.

Contro l'ordinanza indicata proponeva regolamento di competenza M.P.

Preliminarmente la Corte, dopo aver escluso che il ricorso ponga una questione di giurisdizione (Cass. civ., sez. un., 25 maggio 2005, n. 10959), ritiene rilevante stabilire se la decisione del Tribunale civile di Sondrio sia o meno equiparabile ad una pronuncia di incompetenza. A tale quesito i giudici forniscono risposta positiva, atteso che, nonostante il dispositivo sia nel senso dell'inammissibilità, nella sostanza la pronuncia si atteggia come declinatoria di competenza, individuando la competenza del giudice penale.

Dando quindi per accertato che l'ordinanza impugnata abbia i requisiti processuali di una declinatoria di competenza, la Corte affronta la questione centrale che consiste nello stabilire «se, in un caso come quello in esame, sia ammissibile o meno il regolamento di competenza, tenuto conto dei due provvedimenti, di segno negativo, pronunciati dal giudice penale e civile».

La S.C. richiama, a riguardo, l'orientamento della giurisprudenza civile, secondo cui «il problema della ripartizione della potestas iudicandi, nel plesso giurisdizionale ordinario, tra il giudice civile e il giudice penale non pone una questione di competenza, configurabile esclusivamente in riferimento a contestazioni riguardanti l'individuazione del giudice al quale, tra i vari organi della giurisdizione civile, è devoluta la cognizione di una determinata controversia» (Cass. civ., n. 14573/2019; Cass. civ., n. 13329/2012). Sul fronte della giurisprudenza penale, al contrario, si considera esperibile il regolamento di competenza, facendo leva sull'art. 28 c.p.p., che prevede che vi è conflitto di competenza quando «due o più giudici ordinari contemporaneamente prendono o ricusano di prendere cognizione del medesimo fatto attribuito alla stessa persona». In particolare, le sezioni penali hanno interpretato estensivamente la fattispecie indicata ricomprendendovi anche i casi di conflitto di competenza tra giudice penale e giudice civile, se ed in quanto esso determini una situazione di stasi processuale eliminabile solo con l'intervento della Corte regolatrice» (Cass. pen., n. 31843/2019; Cass. pen., n. 19547/2004).

La S.C., preso atto dell'esistenza di un contrasto e rilevata l'opportunità di evitare una «stasi processuale» attraverso una lettura diversa delle norme civilistiche in materia di competenza modellata sulla regola «di sistema» dettata dall'art. 28 c.p.p., rimette la decisione del regolamento di competenza alle Sezioni Unite.

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