'Decreto Sostegni-bis': ampliate le agevolazioni e i contributi
31 Maggio 2021
Premessa
Con la pubblicazione del D.L. 25 maggio 2021, n. 73 è stato ampliato il perimetro delle misure di sostegno alle imprese sotto forma sia di agevolazioni fiscali sia di contributi a fondo perduto nell'ottica di sostenere gli operatori economici e professionisti maggiormente colpiti dall'emergenza epidemiologica. Per quanto concerne il primo profilo si richiama l'aumento, per il solo 2021, del limite annuo dei crediti compensabili o rimborsabili intervenendo per la seconda volta in poco tempo. Relativamente al secondo si segnala, tra l'altro, il contributo a fondo perduto finalizzato a garantire l'accesso al credito e la liquidità alle imprese che può assumere una triplice forma in termini di indennizzi automatici, indennizzi alternativi e indennizzi di conguaglio. Elevati i limiti della compensazione e del rimborso
In merito alla compensazione debiti/crediti fiscali, il limite compensabile, inizialmente fissato in euro 700.000, è stato elevato ad un milione per il 2020 ed ora a 2.000.000, sia pure limitatamente al 2021, con evidenti vantaggi per le imprese che, in tal modo, non devono ricorrere ad un ulteriore indebitamento per versare le imposte dovute, pur essendo titolari di un diritto di credito. In verità, poiché la compensazione costituisce un principio di carattere generale, fermo restando le eventuali cautele da adottare (mai superflue), la compensazione dovrebbe essere estesa senza limiti quantitativi, soprattutto laddove si consideri che, alla luce dell'attuale costo degli interessi, la mancata compensazione potrebbe addirittura risolversi in uno svantaggio per l'erario. Va da sé che la compensazione di un credito non spettante o inesistente configura un autonomo illecito penale che si consuma sia in caso di c.d. compensazione orizzontale, concernente crediti e debiti di imposta di natura diversa, sia in caso di c.d. compensazione verticale, riguardante crediti e debiti per tributi di natura omogenea, in quanto si concretizza in una condotta omissiva supportata dalla redazione di un documento ideologicamente falso, idoneo a prospettare una compensazione fondata su un credito inesistente o non spettante. L'Agenzia delle Entrate, di recente, ha chiarito che, in forza delle recenti modifiche normative, le modalità di utilizzo in compensazione dei crediti relativi alle imposte sui redditi e all'IRAP, comprese le addizionali e le imposte sostitutive, emergenti dalle dichiarazioni annuali o dalle istanze sono ora allineate a quelle già previste per i crediti IVA, con la conseguenza che detti crediti, se eccedenti i 5.000 euro, possono essere utilizzati in compensazione non più dal 1° giorno dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta, bensì dopo la presentazione della relativa dichiarazione annuale o istanza. Si ricorda, però, che la dichiarazione annuale o l'istanza, da cui emerge il credito compensabile superiore a 5.000 euro, deve recare il visto di conformità e che la compensazione va eseguita utilizzando i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia. È stato confermato, poi, che il richiamato limite alla compensazione opera cumulativamente, per anno solare, per tutti i crediti di imposta dei quali è titolare il contribuente, e non singolarmente per ciascun credito d'imposta. Ne consegue che, a decorrere dal 26 maggio 2021, data di entrata in vigore del decreto Sostegno-bis, è possibile procedere alla compensazione fino all'indicato limite di 2 milioni. La reiterazione del contributo a fondo perduto
Come accennato, il nuovo contributo a fondo perduto, è articolato a tre vie:
Con riferimento al primo, il contributo a fondo perduto è riconosciuto a favore di tutti gli operatori economici colpiti dall'emergenza epidemiologica "Covid-19", che hanno la partita IVA attiva alla data del 26 maggio 2021. L'erogazione è subordinata alla presentazione di apposita istanza e a condizione che i richiedenti non abbiano indebitamente percepito o che non abbiano restituito tale contributo. Il nuovo contributo spetta nella misura del 100% di quello già riconosciuto con il decreto sostegno. L'erogazione, come criterio generale, è corrisposta dall'Agenzia delle entrate mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale sul quale è stato erogato il precedente contributo. In alternativa, può essere riconosciuto sotto forma di credito d'imposta, qualora il richiedente abbia effettuato tale scelta per il precedente contributo.
II beneficio spetta esclusivamente:
Sono esclusi dalla fruizione dell'agevolazione, in ogni caso:
Nell'ipotesi in cui l'attività esercitata da una società di persone prosegua in capo all'unico socio superstite come impresa individuale, la riduzione del fatturato è determinata tenendo in considerazione l'ammontare della società di persone esistente prima dell'operazione di riorganizzazione, considerato che, sul piano sostanziale, non si è in presenza di un'attività neocostituita. Ne consegue che:
Per quanto concerne la misura del contributo lo stesso è determinato in misura pari all'importo ottenuto applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 e l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019 come segue:
Il contributo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva ai fini del rapporto di deducibilità dei costi e interessi e non concorre alla formazione del valore della produzione netta. Il contributo alternativo
l provvedimento prende in considerazione le perdite nel periodo compreso rispetto al periodo compreso tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020. Trattasi di una forma alternativa di contribuzione, sempre a fondo perduto, a favore di tutti i soggetti che svolgono attività d'impresa, arte o professione o che producono reddito agrario, titolari di partita IVA residenti o stabiliti nel territorio dello Stato. Tuttavia, i contribuenti che possono avvalersi di tale contributo, ove abbiano beneficato per effetto del decreto sostegno già una contribuzione di importo inferiore, potranno ottenere l'eventuale maggior valore del contributo determinato in base alla procedura alternativa. Anche per tale forma di contribuzione operano le esclusioni richiamate nel precedente paragrafo. Il contributo spetta esclusivamente ai soggetti titolari di reddito agrario nonché ai soggetti con ricavi costituiti dalla cessione di beni, prestazione di servizi e dai corrispettivi derivanti dalla cessione di materie prime, sussidiarie, di semilavorati ed altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, non superiori a 10 milioni di euro nel secondo periodo d'imposta antecedente a quello in vigore alla data del 26 maggio 2021. Per quanto concerne il presupposto oggettivo, il contributo in esame spetta a condizione che l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, è stato espressamente previsto che si faccia riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.
Per i soggetti che hanno beneficiato del contributo a fondo perduto previsto dal precedente decreto l'ammontare del contributo è determinato in misura pari all'importo ottenuto applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 e l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020 nella seguente misura:
Per i soggetti che non hanno beneficiato del contributo a fondo perduto di cui previsto dal c.d. decreto sostegni l'ammontare del contributo è determinato in misura pari all'importo ottenuto applicando le sottonotate percentuali alla differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 e l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020:
In ogni caso l'importo del contributo non può essere superiore a centocinquantamila euro. Il contribuente, sulla base di una scelta irrevocabile può chiedere che il contributo a fondo perduto sia riconosciuto integralmente sotto forma di credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione. A tal fine è espressamente previsto che venga presentato il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle entrate. Richiesta di un nuovo contributo
La terza forma di contributo prevista dal decreto Sostegni-bis, sempre a fondo perduto, può essere concessa a condizione i contribuenti abbiano registrato un peggioramento del risultato economico d'esercizio relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020, rispetto a quello relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019. In alternativa, il contributo può assumere anche la forma di credito d'imposta.
Anche in tal caso è previsto che il fatturato non debba essere superiore a 10 milioni con il limite massimo di 150.000. L'istanza dovrà essere presentata, come termine ultimo, entro il 10 settembre 2021.
Va da sé che l'erogazione del contributo è soggetto ad un duplice controllo. Il primo, di carattere preventivo, effettuato sui contenuti dell'istanza prodotta dal contribuente. Il secondo successivo ed eventuale. Qualora il contributo sia, in tutto o in parte non spettante, anche a seguito del mancato superamento della verifica antimafia, l'Agenzia delle entrate recupera il contributo non spettante, irrogando le corrispondenti sanzioni.
A tal fine i funzionari dell'Agenzia delle entrate possono esercitare i poteri e le facoltà previsti in materia di accertamento nel comparto delle imposte sui redditi di cui al d.P.R. n. 600/1973. In caso di cessazione dell'attività e/o della professione il soggetto firmatario dell'istanza inviata in via telematica all'Agenzia delle entrate è tenuto a conservare tutti gli elementi giustificativi del contributo spettante e a esibirli, a richiesta, agli organi istruttori dell'Amministrazione finanziaria.
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