Violazione dei limiti di velocità e onere della prova: la Polizia locale deve sempre constatare l'infrazione
31 Maggio 2021
È quanto affermato dalla Suprema Corte con l'ordinanza n. 14108/21, depositata il 24 maggio.
Il Giudice di Pace di Terralba accoglieva l'opposizione di un cittadino, annullando alcuni verbali di accertamento per la violazione dell'art. 142, comma 8 c.d.s., non essendo stato soddisfatto l'onere dell'Amministrazione di dimostrare la postazione dei cartelli, la loro distanza dalla postazione fissa di rilevamento della velocità e la loro dimensione. Il Tribunale di Oristano, in funzione di giudice d'appello, accoglieva l'opposizione da parte del Comune. Il cittadino ricorre quindi in Cassazione lamentandosi, tra i vari motivi, del difetto di motivazione in ordine alla corretta applicazione del principio dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 c.c.. La sentenza impugnata è illegittima in quanto si è erroneamente ritenuto, relativamente all'art. 5 del contratto di noleggio dell'apparecchiatura di rilevamento della velocità tra Comune ed una società privata, che la Polizia urbana aveva assunto la piena disponibilità della stessa. E dallo stesso contratto di noleggio è emerso che, solo attraverso un improprio sistema di validazione dei dati si sarebbe concretizzato l'intervento della Polizia locale.
La Corte di Cassazione ha quindi affermato a riguardo il principio secondo cui: «deve ritenersi sempre e comunque necessario l'intervento degli organi di polizia locale nell'espletamento del procedimento di accertamento e contestazione dell'infrazione al C.d.S. per violazione dei limiti di velocità, procedimento che – atteso il carattere pubblicistico e la sua rilevanza – non può essere assolutamente fatto oggetto di una assoluta privatizzazione a società private noleggiatrici delle apparecchiature di rilevazione automatica della velocità».
Per questi motivi il Collegio accoglie il suddetto ricorso ed annulla i verbali impugnati.
(Fonte: Diritto e Giustizia) |