Il pacchetto all inclusive con prezzo scontato per i bambini non esclude il risarcimento in caso di ritardo del volo
31 Maggio 2021
Sulla vicenda si è pronunciato il Tribunale di Busto Arsizio con la sentenza n. 549/21, depositata il 9 aprile.
I genitori di due minori avevano chiesto ad una compagnia aerea il risarcimento dei danni patiti, in proprio e quali esercenti la potestà genitoriale sui figli (di 4 e 9 anni), per il ritardo subito dal volo su cui si era imbarcata la famiglia, partita da Verona e atterrato a Cagliari con 3 ore e 54 minuti di ritardo. Veniva contestata anche la mancata informazione ed assistenza ai passeggeri. Il giudice di pace aveva parzialmente accolto le domande attoree condannando la società convenuta al pagamento di una somma inferiore a quella richiesta dalla famiglia che ha dunque proposto appello. In particolare, i danneggiati lamentano l'affermazione del giudice di pace secondo cui, ai sensi del Regolamento CE 261/2004, i minori non vantavano alcun diritto di risarcimento in quanto viaggiatori non paganti. Chiedevano quindi la dichiarazione di nullità della sentenza di prime cure in quanto i minori all'epoca rientravano nella fascia di età che paga il volo e che comunque il diritto alla compensazione è legato al disagio patito dal passeggero quale conseguenza dell'inadempimento del vettore.
Secondo il Tribunale l'applicazione del Regolamento CE 261/2004 da parte del giudice di pace risulta erronea. La sentenza richiama l'art. 3.3. il quale, pur escludendo nella prima parte la sua applicazione ai passeggeri che viaggiano gratuitamente o a una tariffa ridotta, chiarisce poi che «tuttavia esso si applica ai passeggeri titolari di biglietti emessi nel quadro di un programma Frequent Flyer o di altri programmi commerciali dei vettori aerei o degli operatori turistici». Tale ultima ipotesi è quella riscontrabile nel caso di specie, avendo la famiglia acquistato un pacchetto turistico all inclusive con un tuor operator che ha applicato una particolare scontistica alla famiglia. Di conseguenza, il Tribunale esclude ogni dubbio sull'applicabilità dell'art. 7 del Regolamento citato e sul diritto al risarcimento del danno anche per i minori. In altre parole, «la compensazione in questione è volta a indennizzare i passeggeri dei "gravi disagi e fastidi" (cfr. cons. 2 del Regolamento) patiti a causa del ritardo, sicché non rileva che il costo del pacchetto turistico non sia stato sostenuto da essi stessi con proprie risorse». Per questi motivi, il Tribunale accoglie l'appello e riforma la sentenza di prime cure condannando la società a corrispondere agli appellanti, in proprio e quali esercenti la potestà genitoriale sui minori, la somma di 500 euro.
(Fonte: Diritto e Giustizia) |