Il divieto di frazionamento dei crediti del difensore fondati su un «unico fatto costitutivo»

Redazione scientifica
01 Giugno 2021

Le domande relative a diritti di credito, analoghi per oggetto e per titolo, in quanto fondati su fatti costituitivi assimilabili, non possono essere proposte in giudizi diversi, quando i relativi fatti costitutivi si inscrivano nell'ambito di una relazione unitaria tra le parti, anche di mero fatto, caratterizzante la concreta vicenda da cui deriva la controversia.

Una società cooperativa proponeva appello nei confronti della sentenza con la quale il Tribunale aveva rigettato l'opposizione della stessa avverso il decreto che le aveva ingiunto il pagamento per prestazioni professionali dell'Avv. V.

La Corte d'appello ha respinto l'appello, rilevando l'infondatezza della censura con la quale l'appellante aveva dedotto la violazione del divieto di parcellizzazione del credito, non potendo l'attività professionale svolta dall'Avv. V nel corso degli anni in favore della società ingiunta essere configurata come unico rapporto di consulenza e di assistenza legale (per la mancanza di una convenzione, per la revoca degli incarichi formulata dalla stessa società e per l'utilizzo da parte della stessa di latri professionisti).

Avverso la sentenza della Corte d'appello proponeva ricorso per cassazione la Società cooperativa, censurando la sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso che la domanda proposta dall'opposto avesse violato il divieto di parcellizzazione del credito; resisteva con controricorso l'avv. V.

La Corte ritiene il primo motivo di ricorso fondato, atteso che la conclusionedella Corte d'appello risulta in contrasto con i principi espressi dalle Sezioni Unite in materia.

Il riferimento è, in particolare, alla sentenza n. 4090/2017, la quale, dopo aver ribadito il principio del divieto del frazionamento del credito derivante da un «unico rapporto obbligatorio» (Cass. civ., sez. un., 23726/2007), ha affermato il principio generale per cui, al contrario, «le domande aventi ad oggetto diversi e distinti diritti di credito, pur se relativi ad un medesimo rapporto di durata tra le parti, possono essere proposte in separati processi».

Il principio accennato incontra, tuttavia, come specificato dalle Sezioni Unite, due eccezioni, tra loro alternative, che operano nel caso in cui i suddetti diritti di credito, oltre a far capo di un medesimo rapporto tra le stesse parti, siano anche riconducibili al «medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato» ovvero siano «fondati sul medesimo fatto costitutivo». Nell'una e nell'altra ipotesi, infatti, poiché le distinte pretese creditorie non possono essere accertate in altrettanti distinti giudizi se non a costo di una duplicazione dell'attività istruttoria e di una conseguente dispersione di conoscenza dell'identica «vicenda sostanziale», le domande giudiziali ad esse relative non possono essere proposte separatamente, a meno che - è questo un dato imprescindibile - risulti dagli atti di causa che il creditore abbia un interesse oggettivamente valutabile alla loro tutela processuale separata. Con riferimento all'ipotesi in cui le pretese creditorie siano fondate sul «medesimo fatto costitutivo» la Corte ha poi cura di precisare che per tale deve intendersi «non già il medesimo fatto storico costitutivo del diritto ai sensi dell'art. 1173 c.c.» - poiché in tale caso si configurerebbe in realtà l'ipotesi del medesimo diritto di credito (per il quale, come detto, il divieto di tutela frazionata è stato già sancito dalle Sezioni Unite del 2007) - ma come fatto (sia pur storicamente diverso) ma della stessa naturadi quello che, nell'ambito del medesimo rapporto tra le parti, è stato già dedotto in giudizio: l'uno e l'altro, quindi, costitutivi di più crediti ontologicamente distinti ma tra loro giuridicamente simili (come ad esempio, i compensi dovuti per differenti incarichi resi nell'ambito del medesimo contratto di consulenza professionale).

Tutto ciò premesso, la Corte ritiene che tale soluzione debba trovare applicazione nella fattispecie sottoposta alla sua attenzione, atteso che «in tali e consimili ipotesi, la contemporanea sussistenza tra le parti di crediti giuridicamente uguali, che, pur se non conseguenti allo stesso contratto, siano nondimeno riconducibili (come pretendono le Sezioni Unite) al medesimo «rapporto» che, nel corso del tempo, si sia venuto a determinare (anche se in via di mero fatto) tra loro, ne impone la deduzione (ove esigibili) nel medesimo giudizio». Invero, l'eventuale trattazione dinanzi a giudici diversi delle domande, incide negativamente non solo sulla giustizia sostanziale della decisione, che può essere meglio assicurata veicolando nello stesso processo tutti i diversi aspetti e le possibili ricadute della stessa vicenda, ma anche sulla durata ragionevole dei relativi processi, in relazione alla possibile duplicazione di attività istruttoria e decisionale su vicende fattualmente distinte ma tra loro simili.

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