In G.U. la legge di conversione del d.l. 44/2021: scudo penale per i sanitari

Redazione Scientifica
01 Giugno 2021

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 31 maggio 2021, n. 128 la legge n. 76/2021 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44 recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici.

Con la conversione in legge del d.l. n. 44/2021, da parte della l. n. 76/2021 pubblicata in G.U. n. 128 del 31 maggio 2021, viene introdotto l'art. 1-bis che prevede il ripristino, su tutto il territorio nazionale, dell'accesso di familiari e visitatori nelle strutture di ospitalità e lungodegenza, RSA, hospice, strutture riabilitative e simili perché muniti delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'art. 9 d.l. n. 52/2021.

L'art. 3-bis invece introduce la responsabilità per morte o lesioni personali in ambito sanitario durante lo stato di emergenza da COVID-19. In particolare «1. Durante lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, e successive proroghe, i fatti di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale, commessi nell'esercizio di una professione sanitaria e che trovano causa nella situazione di emergenza, sono punibili solo nei casi di colpa grave. 2. Ai fini della valutazione del grado della colpa, il giudice tiene conto, tra i fattori che ne possono escludere la gravità, della limitatezza delle conoscenze scientifiche al momento del fatto sulle patologie da SARS-CoV-2 e sulle terapie appropriate, nonchè della scarsità delle risorse umane e materiali concretamente disponibili in relazione al numero dei casi da trattare, oltre che del minor grado di esperienza e conoscenze tecniche possedute dal personale non specializzato impiegato per far fronte all'emergenza».

(Fonte: Diritto e Giustizia)

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