'Decreto Sostegni' e cessione d'azienda

Matteo Pillon Storti
01 Giugno 2021

Una ditta di ristorazione con partita IVA aperta in febbraio 2019, acquista un'altra azienda in maggio 2019. Il primo scontrino emesso dall'impresa cessionaria è successivo all'acquisto d'azienda suddetto. Presentando la domanda per accedere al contributo a fondo perduto previsto dal “decreto sostegni”, il contribuente calcolava la media del fatturato 2019 dal mese di giugno al mese di dicembre, dividendo poi per 7 (numero di mesi da giugno a dicembre). L'Amministrazione finanziaria correggeva il calcolo del contribuente in quanto il conteggio doveva iniziare da marzo 2019, anziché giugno.

Una ditta di ristorazione con partita IVA aperta in febbraio 2019, acquista un'altra azienda in maggio 2019. Il primo scontrino emesso dall'impresa cessionaria è successivo all'acquisto d'azienda suddetto. Presentando la domanda per accedere al contributo a fondo perduto previsto dal “decreto sostegni”, il contribuente calcolava la media del fatturato 2019 dal mese di giugno al mese di dicembre, dividendo poi per 7 (numero di mesi da giugno a dicembre).

L'amministrazione finanziaria correggeva il calcolo del contribuente in quanto il conteggio doveva iniziare da marzo 2019, anziché giugno.

Com'è noto il D.L. 41/2021 – cd. “decreto sostegni” – ha previsto un particolare contributo a fondo perduto per i soggetti titolari di reddito d'impresa, lavoro autonomo o agrario (titolari di partita IVA).

Tale contributo spetta a condizione che:

  • i ricavi 2019 non siano superiori a 10 milioni di euro;
  • il fatturato medio mensile dell'anno 2020 sia inferiore almeno del 30% rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato 2019.

Se l'impresa è stata interessata da particolari operazioni straordinarie – ad esempio, scissione, cessione, conferimento, trasformazione ecc. – è necessario porre particolare attenzione, per evitare sanzioni.

È importante evidenziare che, ad oggi, non ci sono chiarimenti specifici relativamente ai casi di imprese interessate da operazioni straordinarie, richiedenti il bonus previsto dal “decreto sostegni”.

Nel silenzio della normativa e della prassi, relativamente al contributo a fondo perduto “D.L. Sostegni” e aziende richiedenti il contributo stesso coinvolte in operazioni di cessione d'azienda, sarà utile fare riferimento alla Circolare n. 15/E del 13 giugno 2020, nonché alla Circolare 22/E del 21 luglio 2020. Queste circolari, infatti, hanno fornito alcune spiegazioni in merito ad un altro contributo similare a quello disciplinato dal “decreto sostegni”: il contributo a fondo perduto previsto dal cd. “decreto Rilancio”.

Le circolari in questione, infatti, specificano che, in considerazione della ratio legis del D.L. 34/2020, per i soggetti costituiti nel periodo compreso tra il 1' gennaio 2019 ed il 30 aprile 2020 a seguito di un'operazione di cessione di azienda, non può trovare applicazione quanto disposto nel comma 6 dell'articolo 25 del decreto suddetto, in base al quale non sarebbe necessario il rispetto del requisito di riduzione del fatturato in caso di inizio dell'attività dal 1' gennaio 2019.

In questi casi, infatti, sul piano sostanziale, non si è in presenza di un'attività neo-costituita, ma semmai di una continuazione dell'azienda oggetto di cessione. Tale esclusione non opera nel caso in cui il soggetto cedente abbia iniziato l'attività a partire dal 1' gennaio 2019.

Il fatto che non ci si trovi di fronte ad un'attività neo-costituita, fa si che sia in relazione alle modalità di determinazione della soglia massima dei ricavi o compensi sia per quanto concerne il calcolo della riduzione del fatturato, “è necessario considerare i valori riferibili all'azienda oggetto del trasferimento nel periodo di riferimento (aprile 2019)”. Il richiamo della circolare al mese di “aprile 2019” è dovuto al fatto che, si ricorda, uno dei requisiti per poter ricevere il contributo a fondo perduto previsto dal “decreto rilancio” era che l'ammontare del fatturato del mese di aprile 2020 fosse stato inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato del mese di aprile 2019.

Riportando la ratio di tali chiarimenti al caso del contributo a fondo perduto disciplinato dal “decreto sostegni”, da più parti in dottrina viene sostenuto che se il cessionario si costituisce successivamente al 1° gennaio 2019 per effetto della cessione d'azienda, sarà comunque necessario, ai fini della verifica dei requisiti del contributo a fondo perduto previsto dal “decreto sostegni”, considerare i ricavi e la riduzione di fatturato negli anni 2019 e 2020, riferendosi all'azienda oggetto di trasferimento.

Ciò spiegato, vista la particolarità del caso oggetto del quesito, si ricorda la possibilità di valutare l'opportunità di presentare un'istanza di interpello all'Agenzia delle Entrate, al fine di richiedere chiarimenti in merito al proprio caso concreto.

Questo anche tenendo conto del fatto che l'impresa cessionaria, richiedente il contributo D.L. Sostegni, non è sorta strettamente “a seguito di un'operazione di cessione di azienda” (come richiamato dalla Circ. 15/E/2020), visto che l'operazione di cessione d'azienda è avvenuta circa 3 mesi dopo l'apertura della partita IVA dell'impresa acquirente.

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