Nullità del licenziamento intimato a ridosso dell'introduzione delle disposizioni in materia di blocco dei licenziamenti

Sabrina Apa
03 Giugno 2021

Giusto il disposto di cui all'art. 1418, comma 2, c.c. e degli artt. 1324 e 1344 c.c., è nullo il licenziamento intimato in frode alla legge che è quell'ipotesi che si caratterizza per lo sviamento dalla causa, per l'abuso della funzione economico-sociale del negozio che viene impiegato, con finalità evasive, per ottenere un risultato contrario alla legge...

Giusto il disposto di cui all'art. 1418, comma 2, c.c. e degli artt. 1324 e 1344 c.c., è nullo il licenziamento intimato in frode alla legge che è quell'ipotesi che si caratterizza per lo sviamento dalla causa, per l'abuso della funzione economico-sociale del negozio che viene impiegato, con finalità evasive, per ottenere un risultato contrario alla legge.

Nel caso di specie, alla luce del contesto storico-sociale in cui erano collocati, valutati complessivamente anche - e soprattutto - in ragione della peculiarità delle tempistiche, delle modalità e delle forme dell'agire datoriale, il giudice ha osservato che i licenziamenti intimati per mancato superamento della prova risultavano oggettivamente viziati dallo sviamento causale.

V. C. Pulvorenti, Covid-19, divieto di licenziamento e illegittimità del recesso del datore di lavoro durante il periodo di prova, in Giurisprudenza commentata.

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