Rapporto di agenzia: prescrizione breve dell'indennità ex art. 1750 c.c.
01 Giugno 2021
Rapporto di agenzia: per l'indennità di mancato preavviso ex art. 1750 c.c., opera il termine di prescrizione ordinario ovvero quello breve di cui all'art. 2948 n.5 c.c., pur non essendo un rapporto di lavoro subordinato?
Nella Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice Civile del 1942 (723), con riguardo all'estinzione del rapporto di agenzia, è stata affermata l'applicabilità dei principi generali del contratto di lavoro, inclusa la regola dell'indennità di preavviso ove il contratto sia a tempo indeterminato.
L'estensione viene giustificata in ragione della stabile collaborazione che l'agente presta all'impresa del preponente, di cui costituisce un vero e proprio ausiliario, sebbene siano presenti anche caratteri di autonomia.
Tale equiparazione ha portato la giurisprudenza ad affermare che, in caso di cessazione del rapporto di agenzia, l'indennità spettante ex art. 1750 c.c. (nonché art. 1751 c.c.) è assoggettata alla prescrizione quinquennale ex art. 2948 n. 5 c.c. e non all'ordinario termine decennale, prescindendosi dal tipo di rapporto, subordinato o parasubordinato, in essere, in ragione dell'esigenza di evitare le difficoltà probatorie derivanti dall'eccessiva sopravvivenza dei diritti sorti nel momento della risoluzione del rapporto. (Cass. n. 15798/2008).
La genericità della formula usata dal Legislatore - "le indennità spettanti per la cessazione del rapporto di lavoro" – ha determinato l'applicabilità dell'art. 2948 n. 5 c.c. anche a rapporti di lavoro non subordinato.
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