Redazione scientifica
01 Giugno 2021

Le Sezioni Unite hanno stabilito che «la procura speciale per il ricorso per cassazione per le materie regolate dall'art. 35-bis, comma 13 d.lgs. 25/2008, deve contenere in modo esplicito l'indicazione della data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e richiede che il difensore certifichi, anche solo con una unica sottoscrizione, sia la data della procura successiva alla comunicazione che l'autenticità della firma del conferente».

Le Sezioni Unite, a composizione del contrasto interpretativo sorto all'interno della Corte in ordine agli effetti della mancata specifica certificazione della data apposta sulla procura da parte del difensore richiesta dall'art. 35-bis, comma 13, d.lgs. 25/2008 (di cui alle ordinanze di rimessione della sezione prima n. 5213/2021 e n. 5214/2021, nonché della sezione seconda nn. 28208/2020, 28209/2020, 29250/2020, 29251/2020), hanno affermato i seguenti principi di diritto:

«L'art. 35-bis, comma 13, d.lgs. 25/2008, nella parte in cui prevede che «La procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato; a tal fine il difensore certifica la data di rilascio in suo favore della procura medesima» richiede quale elemento di specialità rispetto alle ipotesi di rilascio della procura speciale regolate dagli artt. 83 e 365 c.p.c., il requisito della posteriorità della data rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato, prevedendo una speciale ipotesi di «inammissibilità del ricorso», nel caso di mancata certificazione della data di rilascio della procura in suo favore da parte del difensore. La procura speciale per il ricorso per cassazione per le materie regolate dall'art. 35-bis, comma 13, d.lgs. 25/2008 e dalle disposizioni di legge successive che ad esse rimandano deve contenere in modo esplicito l'indicazione della data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e richiede che il difensore certifichi, anche solo con una unica sottoscrizione, sia la data della procura successiva alla comunicazione che l'autenticità della firma del conferente».

I giudici hanno inoltre affermato un ulteriore principio di diritto in relazione al regime c.d. doppio contributo unificato, rilevata l'esistenza di un contrasto circa il soggetto al quale va imposto il pagamento del doppio contributo previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002. Segnatamente:

«Il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione conseguente alla mancata presenza, all'interno della procura speciale, della data o della certificazione del difensore della sua posteriorità rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato, va posto a carico della parte ricorrente e non del difensore, risultando la procura affetta da nullità e non da inesistenza».

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