Estensione all’Agenzia delle Entrate del giudicato relativo al solo ente della riscossione

Francesco Brandi
03 Giugno 2021

Il giudicato esterno fra Ader e contribuente si estende anche all'Agenzia delle Entrate, indipendentemente dalla sua partecipazione al processo, la quale deve essere sollecitata dall'agente a norma dell'art. 39 d.lgs. n. 112/1999, ma non costituisce requisito per l'opponibilità delle statuizioni.

Lo ha sancito la Corte di Cassazione che, con l'ordinanza n. 14566/21, depositata il 26 maggio, ha respinto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate annullando la cartella esattoriale emessa a seguito di un avviso di accertamento parziale.

Sostituzione processuale dell'Agente della riscossione.

Durante l'attività di riscossione l'ente impositore conserva la propria qualità di creditore, ma la legge sancisce una scissione fra la titolarità del credito e la legittimazione all'esercizio delle azioni e delle tutele correlate alle situazioni giuridiche soggettive nascenti dal rapporto di imposta, spettando queste ultime all'agente della riscossione: ne deriva, sul piano processuale, la sostituzione dell'agente della riscossione all'ente impositore e, conseguentemente, l'operatività nel confronti dell'Agenzia delle Entrate del giudicato formatosi nella lite tributaria fra il contribuente e l'agente Equitalia, indipendentemente dalla denuncia all'Agenzia, la quale potrà unicamente rilevare nel rapporto interno ex art. 39 d.lgs. n. 112/1999.

In altri termini il concessionario è il soggetto legittimato ad agire, in nome proprio e per conto del titolare del credito stesso, per il compimento delle attività processuali di natura esecutiva, funzionali alla riscossione coattiva delegata, integrando la fattispecie uno dei casi fatti salvi dall'art. 81 c.p.c. (cfr. Cass. n. 1776/2012 e n. 24789/2018): di conseguenza le pronunce (anche di segno negativo) rese nei giudizi instaurati contro l'agente della riscossione dispiegano effetti anche nei confronti dell'ente impositore, a prescindere dalla sua partecipazione al processo che del resto non è obbligatoria rappresentando soltanto un onere per l'agente della riscossione non integrando un'ipotesi di litisconsorzio obbligatorio.

Considerare come inutiliter data la sentenza resa senza la partecipazione al giudizio dell'ente impositore significherebbe ipotizzare un litisconsorzio necessario che la giurisprudenza consolidata di legittimità ormai esclude.

Infatti si ricorda l'insegnamento delle Sezioni Unite secondo cui il contribuente che intenda impugnare un atto della riscossione può esercitare l'azione «indifferentemente nei confronti dell'ente creditore o del concessionario e senza che tra costoro si realizzi una ipotesi di litisconsorzio necessario, essendo rimessa alla sola volontà del concessionario, evocato in giudizio, la facoltà di chiamare in causa l'ente creditore» e che «l'aver il contribuente individuato nell'uno o nell'altro il legittimato passivo nei cui confronti dirigere la propria impugnazione non determina l'inammissibilità della domanda, ma può comportare la chiamata in causa dell'ente creditore nell'ipotesi di azione svolta avverso il concessionario, onere che, tuttavia, grava su quest'ultimo, senza che il giudice adito debba ordinare l'integrazione del contraddittorio» (Cfr. Cass. SS.UU. n. 16412/2007).

Da ciò deriva il rafforzamento e il riconoscimento del profilo unitario dell'Amministrazione finanziaria che, nella gestione del rapporto tributario, si propone come interlocutore unico del contribuente.

Caso concreto.

Gli stessi atti impugnati nel processo concluso con la pronuncia in commento, erano stati impugnati dinanzi ad una diversa Ctp (in un giudizio che vedeva come parte solamente l'agente della riscossione) che, con sentenza definitiva, li aveva annullati per illegittimità della notifica del prodromico avviso di accertamento.

Col ricorso in Cassazione l'Agenzia delle Entrate denunciava violazione dell'art. 2909 c.c. in quanto la CTR non ha tenuto conto che il presupposto dell'efficacia del giudicato esterno è che esso si sia formato tra le stesse parti, non essendo sufficiente che esso riguardi un accertamento riferibile ad una questione comune ad entrambe le cause.

Secondo la Cassazione la tesi dell'Amministrazione non è condivisibile, in quanto il giudicato formatosi tra il contribuente e l'agente della riscossione spiega in ogni caso effetti anche nei confronti dell'ente impositore.

Ad avviso dei Giudici, ai sensi dell'art. 39 d.lgs. n. 112/1999, il concessionario, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l'ente creditore interessato; in mancanza, risponde delle conseguenze della lite.

Da tale previsione deriva, sul piano processuale, la sostituzione dell'agente della riscossione all'ente impositore e, conseguentemente l'operatività nei confronti dell'Agenzia delle Entrate del giudicato formatosi nella lite tributaria fra il contribuente e l'agente della riscossione, indipendentemente dalla denuntiatio litis all'Agenzia, la quale potrà unicamente rilevare nel rapporto interno ex art. 39 d.lgs. n. 112/1999 (cfr. Cass. n. 31476/2019).

Fonte:

www.dirittoegiustizia.it

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