Redazione scientifica
03 Giugno 2021

Non costituisce errore revocatorio, ma eventualmente errore di diritto, che non può essere fatto valere con l'impugnazione per revocazione, l'omessa rilevazione, da parte della Corte, della nullità della notificazione del ricorso per cassazione perché indirizzata ad un difensore dell'intimato cessato dall'incarico e sostituito con altro difensore.

Nel caso in esame, la Regione proponeva ricorso per revocazione contro una sentenza della Corte di cassazione, argomentando di non aver partecipato al giudizio di legittimità. Osservava infatti la ricorrente che si era costituita in appello con il nuovo difensore avv. D.G., in sostituzione dei precedenti difensori cessati dal servizio alle dipendenze dell'ufficio legale dell'ente, e che la notifica del ricorso per cassazione da parte di S. non era stata indirizzata al predetto difensore ed era da reputare inesistente in quanto in violazione dell'art. 330 c.p.c. (che identifica nel procuratore il destinatario della notifica dell'impugnazione). Aggiungeva la ricorrente che vi era stato errore revocatorio a causa dell'errata percezione della circostanza che il ricorso era stato notificato a tutte le parti intimate presso i domiciliatari procuratori costituiti nel grado di appello, mentre ciò non era avvenuto nei confronti della Regione Basilicata. Conclude nel senso che, in presenza di vizio della notifica, il ricorso doveva essere dichiarato inammissibile.

La Corte ha ritenuto inammissibile il ricorso. Invero, la revocazione della sentenza di cassazione è consentita per vizi del procedimento di cui non si sia tenuto conto per un errore di fatto, ovvero per un errore percettivo che può riguardare anche l'esame degli atti dello stesso processo di cassazione (fra le tante, Cass. civ., 4 gennaio 2006, n. 24). Affinchè sia, dunque, ammissibile il ricorso per revocazione, «è necessario che la valutazione di corretta instaurazione del rapporto processuale, che è quanto corrisponde al caso di specie, sia inficiata non da un errore di diritto, per aver considerato valida una notificazione altrimenti invalida, ma da un errore di fatto, rilevante quale errore percettivo per avere il giudice supposto esistente un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa e viceversa, secondo quanto chiaramente espresso dall'art. 395, n. 4, c.p.c.». In tale prospettiva è stato affermato che «nel caso in cui venga denunciato il non essersi avveduta la Corte di cassazione della nullità della notificazione del ricorso perché effettuata presso l'Avvocatura distrettuale e non presso l'Avvocatura generale dello Stato, ciò che viene in rilievo è non già la percezione di un fatto inesistente, affermato come esistente, ma unicamente il mancato apprezzamento in termini di nullità della notificazione del ricorso e dunque la denuncia di un errore di giudizio» (Cass. civ., 15 novembre 2013, n. 25654). Si è anche affermato che non integra un errore di fatto ex art. 395, n. 4, c.p.c., l'omesso rilievo di un vizio concernente la ritualità della notificazione dell'atto di impugnazione sotto il profilo del luogo in cui è stata eseguita (Cass. civ., 20 dicembre 2016, n. 26278). Tanto premesso, nel caso di specie, il motivo di revocazione denuncia il mero fatto del vizio di notifica, il quale, integrando una mera omissione, è suscettibile di integrare astrattamente una violazione processuale, ma non l'errore revocatorio, che implica la positiva (ed erronea) supposizione di un fatto.

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