Liquidazione di s.r.l. e benefici introdotti dalle norme sull'emergenza Covid-19

Maurizio Stella
04 Giugno 2021

Una s.r.l. è stata posta in liquidazione nel corso del 2020, a causa delle difficoltà economiche derivanti dall'emergenza Covid-19: può comunque usufruire dei benefici introdotti dal legislatore (contributi a fondo perduto, crediti d'imposta)?

Una s.r.l. è stata posta in liquidazione nel corso del 2020, a causa delle difficoltà economiche derivanti dall'emergenza Covid-19: può comunque usufruire dei benefici introdotti dal legislatore (fondo perduto, crediti d'imposta)?

In esito al quesito posto va rilevato che l'Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 5\E del 14 maggio 2021 ha rappresentato quanto segue: con la Circolare n. 22/E del 2020, seppur in relazione al contributo a fondo perduto di cui all'articolo 25 del decreto legge n. 34 del 2020, è stato chiarito che «L'attività delle imprese in fase di liquidazione, anche volontaria, è generalmente finalizzata al realizzo degli asset aziendali, per il soddisfacimento dei debiti vantati dai creditori sociali e per il riparto dell'eventuale residuo attivo tra i soci. In linea di principio, quindi, in tutte le ipotesi in cui la fase di liquidazione sia stata già avviata, alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid 19 (al 31 gennaio 2020, Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020), non è consentito fruire del contributo qui in esame, in quanto l'attività ordinaria risulta interrotta in ragione di eventi diversi da quelli determinati dall'emergenza epidemiologica COVID 19. Diversamente, considerata la ratio legis della disposizione normativa che disciplina il contributo, sono inclusi nell'ambito applicativo della norma i soggetti la cui fase di liquidazione è stata avviata successivamente alla predetta data del 31 gennaio 2020».

Resta in ogni caso fermo che, secondo quanto chiarito con la comunicazione del 29 giugno 2020 della Commissione europea con cui sono state oggetto di modifica alcune condizioni relative alle misure temporanee di aiuti di Stato ritenute dalla Commissione stessa compatibili a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettere b) e c), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) alla luce della pandemia di Covid 19 gli aiuti possono essere concessi alle microimprese o alle piccole imprese (ai sensi dell'allegato I del regolamento generale di esenzione per categoria) che risultavano già in difficoltà al 31 dicembre 2019 in base alle definizione di cui all'articolo 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014, purché non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio (che non abbiano rimborsato) o aiuti per la ristrutturazione (e siano ancora oggetto di un piano di ristrutturazione).

Ciò premesso, in relazione al «CFP COVID--19 Decreto Sostegni», si ritiene che la fruizione dell'agevolazione sia consentita, in presenza degli ulteriori requisiti, ai soggetti la cui procedura di liquidazione risulti avviata successivamente alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19, purché «non siano imprese soggette a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio (che non abbiano rimborsato) o aiuti per la ristrutturazione (e siano ancora oggetto di un piano di ristrutturazione)», come disposto nel framework temporaneo”.

Alla luce di quanto rappresentato dall'Agenzia delle Entrate, una s.r.l. posta in liquidazione nel 2020 può usufruire del fondo perduto / credito d'imposta, ove non sia soggetta a procedure concorsuali per insolvenza e non abbia ricevuto aiuti per il salvataggio o per la ristrutturazione.

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