Mediaset-Vivendi: valido l'acquisto di titoli in violazione dell’art. 43 Tusmar

La Redazione
03 Giugno 2021

Gli acquisti di titoli azionari compiuti in violazione dell'art. 43 TUSMAR devono ritenersi validi a seguito della sentenza della Corte di Giustizia europea del 3 settembre 2020 che impone al giudice nazionale la disapplicazione di detta norma, ritenuta incompatibile con l'ordinamento UE, con effetto retroattivo.

Gli acquisti di titoli azionari compiuti in violazione dell'art. 43 TUSMAR devono ritenersi validi a seguito della sentenza della Corte di Giustizia europea del 3 settembre 2020 che impone al giudice nazionale la disapplicazione di detta norma, ritenuta incompatibile con l'ordinamento UE, con effetto retroattivo.

Il tentativo di acquisizione, da parte di una holding di partecipazioni, del controllo di una società quotata sul mercato dei capitali non configura ipotesi di concorrenza sleale ex art. 2598 c.c. essendo quest'ultima norma fondata sulla contesa della clientela nel mercato dei beni e servizi.

La condotta del socio che persegue la realizzazione di un proprio progetto industriale in contrasto con l'interesse della società non configura ipotesi di concorrenza sleale ex art. 2598 n. 3 c.c.; trova invece applicazione, ove ricorrano i presupposti, la disciplina del conflitto di interessi tra la società e il socio.

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