Redazione scientifica
04 Giugno 2021

In caso di ricezione di messaggio PEC i cui allegati risultino in tutto o in parte illeggibili, spetta al destinatario, in un'ottica collaborativa, rendere edotto il mittente incolpevole delle difficoltà di cognizione del contenuto della comunicazione legate all'utilizzo dello strumento telematico.

In giudizio promosso dall'attore per ottenere l'accertamento della titolarità del diritto di passaggio sui fondi dei convenuti, questi ultimi, risultati soccombenti in appello, proponevano ricorso per cassazione.

Il Collegio ha preliminarmente valutato l'ammissibilità del ricorso.

La controricorrente ne aveva eccepito la tardività sul rilievo dell'avvenuta notificazione della sentenza di appello in data 14 ottobre 2015. I ricorrenti avevano replicato all'eccezione, evidenziando che il file denominato «Corte d'appello di Cagliari, sent., n. 524/2015. pdf» allegato al messaggio PEC, conteneva solo pagine bianche e che, nel file denominato «Relata di notifica» erano visibili solo punti neri. Siffatta notifica, pertanto, non aveva raggiunto il suo scopo ed era idonea a far decorrere il termine breve di impugnazione.

Il Collegio, disattendendo le prospettazioni del ricorrente, ha ritenuto che, «a fronte della documentazione che attesta l'avvenuta accettazione dal sistema e ricezione del messaggio di consegna, l'onere della prova della disfunzione del sistema grava sulla parte che contesta la regolarità della notificazione» (v. Cass. civ. n. 4624/20 e n. 20039/20).

Inoltre, in caso di ricezione di messaggio PEC i cui allegati risultino in tutto o in parte illeggibili, la Corte ha già chiarito che «spetta al destinatario, in un'ottica collaborativa, rendere edotto il mittente incolpevole della difficoltà di cognizione della comunicazione legata all'utilizzo dello strumento informatico» (Cass.civ., n. 25819/17).

Sulla base di tali principi, i giudici hanno ritenuto tardivo il ricorso e lo hanno dichiarato inammissibile.

Tratto da: www.dirittoegiustizia.it

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