Diritto del conduttore al parcheggio dell'auto nel cortile condominiale
04 Giugno 2021
Il conduttore di un immobile ha gli stessi diritti del proprietario all'uso di parti comuni, tra cui quelle adibite a parcheggio?
Il conduttore può servirsi dei beni condominiali, tra cui l'area adibita a parcheggio, nell'identica misura e con le stesse modalità con le quali se ne sarebbe potuto servire il proprietario dell'immobile, sottostando comunque, al regolamento condominiale. Difatti, in virtù del contratto di locazione, e nei limiti della destinazione del bene ivi prevista, sono trasferiti al conduttore tutti i poteri di godimento che spettano al proprietario, senza distinzione tra le utilità fornite dalla porzione di immobile in proprietà esclusiva e quelle eventualmente ricavabili dall'uso legittimo delle parti condominiali e delle pertinenze condominiali, tra cui, in particolare, le vie d'accesso e gli eventuali spazi di parcheggio (Cass. civ., sez. II, 18 novembre 1981, n. 6108). Ed ancora, secondo altra pronuncia, il diritto del proprietario di una unità immobiliare all'uso dell'area predisposta per il parcheggio degli autoveicoli, secondo la disciplina dell'articolo 41-sexies della legge urbanistica e di quella successiva (in particolare, art. 26 comma 4, della l. 47/1985) deve necessariamente essere trasferito, in caso di locazione, al conduttore, alla stregua della stretta inerenza del diritto stesso all'effettiva utilizzazione dell'immobile secondo la sua destinazione, con la conseguenza - pertanto - che il contratto di locazione il quale escluda tale trasferimento è affetto da nullità parziale, determinandosi ope legis il trasferimento medesimo (Cass. civ., sez. III, 3 ottobre 2005, n. 19308; Cass. civ., sez. III, 25 febbraio 1992, n. 2337). In conclusione, il conduttore può utilizzare l'immobile locatogli con uguali poteri del locatore medesimo. Del resto, il contratto di locazione comporta, per legge, la cessione da parte del proprietario del diritto di utilizzare i suoi beni a fronte del pagamento di un canone da parte dell'inquilino. Quindi tutti gli inquilini che sono presenti nel condominio sia per l'uso di appartamenti che per l'uso di altri locali, hanno il diritto di parcheggiare nel cortile esattamente come lo hanno i proprietari degli immobili in questione, a patto di non impedire ad altri interessati di fare lo stesso.
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