Abuso della contrattazione a termine nel lavoro pubblico e concorso ai fini della stabilizzazione

07 Giugno 2021

È dovuto il risarcimento del danno per abusiva reiterazione di contratti a termine ove il datore pubblico abbia provveduto alla stabilizzazione della posizione del lavoratore mediante una procedura concorsuale non limitata ai soli lavoratori precari?

È dovuto il risarcimento del danno per abusiva reiterazione di contratti a termine ove il datore pubblico abbia provveduto alla stabilizzazione della posizione del lavoratore mediante una procedura concorsuale non limitata ai soli lavoratori precari?

La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che nell'ipotesi di illegittima reiterazione di contratti a tempo determinato nel pubblico impiego privatizzato la successiva immissione in ruolo costituisce misura idonea a ristorare il lavoratore solo se ricollegabile alla successione dei contratti a termine con rapporto di causa-effetto.

Ciò si verifica quando l'assunzione a tempo indeterminato avvenga in forza di specifiche previsioni legislative di stabilizzazione del personale precario vittima dell'abuso ovvero attraverso “percorsi riservati”.

Non è sufficiente, pertanto, che l'immissione in ruolo dei dipendenti sia stata solo “agevolata” dall'esperienza da essi precedentemente acquisita la quale aveva consentito loro di risultare vincitori dei concorsi banditi.

L'efficacia sanante dell'assunzione in ruolo, infatti, presuppone una stretta correlazione fra l'abuso del contratto a termine e la procedura di stabilizzazione sia sotto il profilo soggettivo - dovendo entrambe provenire dal medesimo datore pubblico - sia sotto il profilo oggettivo – recte sussistenza di un rapporto di causa-effetto tra abuso ed assunzione.

Tale ultimo profilo non è integrato ove l'assunzione in ruolo sia stata meramente agevolata dalla successione dei contratti a termine, dovendo essa essere stata “determinata” per effetto automatico della reiterazione dei contratti a termine - come è accaduto nel settore scolastico - ovvero a seguito di procedure riservate ai dipendenti reiteratamente assunti a termine e bandite allo specifico fine di superare il precariato, con la ragionevole certezza ex ante di stabilizzazione.

Il diritto al risarcimento non potrebbe escludersi allorché una siffatta trasformazione non sia certa ma di fatto aleatoria, con possibilità di partecipazione al concorso anche di candidati non vittime di suddetto abuso.

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