Diritto di proprietà: l'azione per ottenere il rispetto delle distanze legali è imprescrittibile
07 Giugno 2021
Sul tema la Suprema Corte con l'ordinanza n. 15142/21, depositata il 31 maggio.
Un Condominio chiedeva l'accertamento della violazione delle distanze inerenti tre finestre situate al piano terra e altre quattro al primo piano di un edificio confinante. Sottolineava inoltre la sporgenza di 50 cm del cornicione, del canale di gronda e dei pluviali. Il Condominio esponeva, inoltre, che il precedente proprietario del suddetto fabbricato aveva autorizzato l'attuale proprietario a mantenere in quella posizione tali finestre, cornicione e gronda fino alla vendita dell'immobile stesso, deducendo quindi che la concessione non fosse più operante essendo avvenuta la suddetta vendita. Il Tribunale accoglieva la domanda di usucapione. La Corte d'Appello di Brescia, invece, non condivideva tale pronuncia sottolineando l'avvenuta prescrizione del diritto del Condominio a pretendere il rispetto delle distanze legali.
Il Condominio ricorre in Cassazione deducendo, tra i vari motivi, la violazione e falsa applicazione degli artt. 948, 949 e 2946 c.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., poiché la Corte di merito avrebbe dichiarato erroneamente la prescrizione del diritto del Condominio di «pretendere l'eliminazione delle opere realizzate in violazione delle distanze legali, pur trattandosi di azione imprescrittibile connessa all'esercizio delle facoltà e dei poteri inerenti al diritto di proprietà, salvo l'acquisto per usucapione».
Il motivo di doglianza è fondato in quanto «i poteri inerenti al diritto di proprietà, tra i quali rientra quello di esigere il rispetto delle distanze, non si estinguono per il decorso del tempo, salvi gli effetti dell'usucapione del diritto a mantenere la costruzione a distanza inferiore a quella legale. L'azione per ottenere il rispetto delle distanze legali è quindi imprescrittibile, trattandosi di azione reale modellata sullo schema dell'”actio negatoria servitutis”, rivolta non ad accertare il diritto di proprietà dell'attore, bensì a respingere l'imposizione di limitazioni a carico della proprietà suscettibili di dar luogo a servitù» (Cass. n. 871/2021, n. 19289/2009, n. 867/2000).
Nel caso di specie la Corte di merito non ha rispettato i suddetti principi, sostenendo che l'azione volta al rispetto delle distanze legali fosse prescritta per decorrenza del termine decennale previsto per l'esercizio del diritto di credito del Condominio.
Per questi motivi il Collegio accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'Appello di Brescia in diversa composizione.
Fonte: dirittoegiustizia.it
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