Sospensione facoltativa del processo: cosa accade se il giudice non motiva il provvedimento?
08 Giugno 2021
A. deduceva, davanti al Tribunale di Fermo, di aver acquistato un motociclo che era stato depotenziato a causa dell'età del conducente e che, proprio a causa di tale depotenziamento, si era verificato un incidente (per un'avaria meccanica connessa al depotenziamento). Sulla base di tali elementi e dopo aver richiesto, con ricorso ai sensi dell'art. 696-bis c.p.c., l'accertamento delle cause dell'incidente, chiedeva al Tribunale il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti. Si costituiva in giudizio la K. Motors che chiedeva la sospensione del giudizio ai sensi dell'art. 295 c.p.c. sino all'esito del procedimento promosso dallo stesso A. in ordine alla responsabilità per danni materiali derivanti dal sinistro e pendente in Cassazione. Il Tribunale, ritenendo pregiudiziale la decisione del ricorso pendente in Cassazione, rispetto al giudizio pendente, adottava il provvedimento di sospensione ai sensi dell'art. 295 c.p.c. A. ricorre quindi in Cassazione deducendo l'erronea applicazione dell'art. 295 c.p.c.
La Corte ha accolto il ricorso. Il Tribunale ha, infatti, erroneamente richiamato i presupposti dell'art. 295 c.p.c. ai fini della sospensione, mentre il riferimento corretto avrebbe dovuto riguardare il secondo comma dell'art. 337 c.p.c. che recita «quando l'autorità di una sentenza è invocata in un diverso processo, questo può essere sospeso, se tale sentenza è impugnata». Sotto tale profilo la Corte ha inoltre ricordato che il legittimo esercizio del potere di sospensione discrezionale del processo ex art. 337, comma 2, c.p.c., richiede «un'espressa valutazione di plausibile controvertibilità della decisione di cui venga invocata l'autorità in quel processo, sulla base di un confronto tra la decisione stessa e la critica che ne è stata fatta. Conseguentemente «la sospensione discrezionale in parola è ammessa ove il giudice del secondo giudizio motivi esplicitamente le ragioni per le quali non intende riconoscere l'autorità della prima sentenza, già intervenuta sulla questione ritenuta pregiudicante, chiarendo perché non ne condivide il merito o le ragioni giustificatrici». Sulla base di tali considerazioni la S.C., «ritenendo che il giudice di merito abbia erroneamente fatto riferimento ai presupposti dell'art. 295 c.p.c. e che, comunque, non abbia espresso alcuna congrua motivazione sulle ragioni per le quali non ha inteso riconoscere l'autorità della sentenza già intervenuta sulla questione ritenuta pregiudicante», ha disposto la «prosecuzione del giudizio innanzi al giudice che ha disposto la sospensione del procedimento».
Tratto da: www.dirittoegiustizia.it
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