La Redazione
08 Giugno 2021

Torna l'appuntamento mensile con l'Osservatorio, una selezione delle più interessanti sentenze di legittimità depositate nel mese di Maggio.

Società di comodo: il test di operatività e il limite dell'impossibilità di conseguire reddito per situazioni oggettive

Cass. Civ. – Sez. V – 27 maggio 2021, n. 14750, ord.

In materia di società di comodo, “l'impossibilità”, per situazioni oggettive di conseguire il reddito presunto, secondo il meccanismo di determinazione di cui all'art. 30 della l. n. 724/1994, la cui prova è a carico del contribuente, non va intesa termini assoluti bensì economici, aventi riguardo alle effettive condizioni del mercato. L'esistenza di oggettive situazioni che hanno reso impossibile il conseguimento dei ricavi, degli incrementi di rimanenze e dei proventi nonché del reddito, deve essere, dunque, provata dal contribuente, purché tali situazioni oggettive siano specifiche e, soprattutto, indipendenti dalla sua volontà, mentre non sussistono in caso di carenze “pianificatorie” aziendali o di scelte ed iniziative imprenditoriali libere, come in ipotesi di cessione dei beni aziendali in comodato d'uso gratuito.

Bancarotta fraudolenta: anche il bilancio rileva ai fini della ricostruzione del patrimonio sociale

Cass. Pen. – Sez. V – 26 maggio 2021, n. 20879, sent.

in tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, anche il bilancio può costituire documento utile ai fini della ricostruzione del patrimonio sociale, purché redatto in conformità alle prescrizioni imposte dalla legge e sia, dunque, assistito dal crisma dell'attendibilità.

Responsabilità del liquidatore per omesso versamento Iva

Cass. Pen. – Sez. III – 21 maggio 2021, n. 20188, sent.

Risponde del reato di omesso versamento Iva, ex art. 10-ter d.l.gs. n. 74/2000, quantomeno a titolo di dolo eventuale, il soggetto che, subentrando ad altri nella carica di amministratore, nonché di liquidatore, di una società di capitali dopo la presentazione della dichiarazione di imposta e prima della scadenza del versamento, ometta di versare all'Erario le somme dovute sulla base della dichiarazione medesima, senza compiere il previo controllo di natura puramente contabile sugli ultimi adempimenti fiscali, in quanto, attraverso tale condotta, lo stesso si espone volontariamente a tutte le conseguenze che possono derivare dalle pregresse inadempienze.

Trasformazione di s.n.c. in s.r.l.: il momento in cui scatta il diverso regime di responsabilità

Cass. Civ. – Sez. VI – 20 maggio 2021, n. 13772, ord.

In caso di trasformazione di una s.n.c. in una s.r.l., il passaggio dal regime di responsabilità illimitata dei soci a quello di responsabilità limitata della società che fuoriesce dalla trasformazione risulta da un lato collocato nel momento in cui la trasformazione prende effetto, ex art. 2500, comma 3, c.c. e posizionato, dall'altro, rispetto alle «obbligazioni sorte» (prima o) dopo il verificarsi di tale momento, secondo quanto è disposto dal comma 1 dell'art. 2500 quinquies c.c.: in caso di obbligazioni ex contractu, a contare è, dunque, il tempo in cui il negozio viene concluso.

Accertamento sulla s.a.s.: l'accomandante è privo di legittimazione

Cass. Civ. – Sez. V – 19 maggio 2021, n. 13565, ord.

Il socio accomandante è privo di legittimazione - attiva e passiva - rispetto alle obbligazioni tributarie riferibili alla società in accomandita semplice, fra le quali rientra quella concernente l'IVA che, alla stregua delle considerazioni sopra esposte, non può avere effetti riflessi sul socio accomandante, a nulla poi rilevando, in punto di legittimazione attiva, la notifica dell'avviso al socio accomandante.

Ancora sull'uso selettivo della nullità di protezione del contratto di investimento

Cass. Civ. – Sez. VI – 17 maggio 2021, n. 13259, ord.

In tema di contratti di investimento, la nullità per difetto di forma scritta del contratto quadro, di cui all'art. 23, comma 3, TUF, può essere fatta valere esclusivamente dall'investitore: una lettura costituzionalmente orientata della norma non consente, infatti, di escludere l'operatività a vantaggio del cliente, parte debole, della nullità di protezione. Alla vittoriosa proposizione, da parte dell'investitore, di una domanda di nullità selettiva, l'altro contraente può solamente opporre un'eccezione di buona fede: l'uso selettivo della nullità di protezione viene, così, a confrontarsi con un esame degli investimenti complessivamente eseguiti.

Le dimissioni salvano l'amministratore dalla responsabilità del c.d.a.

Cass. Civ. – Sez. I – 17 maggio 2021, n. 13221, sent.

L'amministratore di società di capitali dimissionario non può essere ritenuto responsabile di fatti o illeciti commessi in epoca successiva alle sue dimissioni, anche qualora la cessazione dalla carica di amministratore non sia stata iscritta nel Registro delle Imprese: non è, infatti, configurabile un'estensione di responsabilità nei confronti del dimissionario per comportamenti compiuti da altri amministratori in epoca successiva alle dimissioni, trattandosi di responsabilità per fatto proprio, anche se di natura omissiva, e correlata ad un adempimento (la richiesta d'iscrizione della causa di cessazione dalla carica di amministratore) che l'art. 2385 c.c., comma 3, pone a carico del collegio sindacale e che giammai potrebbe essere compiuto dal dimissionario, ormai estraneo alla società.

Azione di responsabilità e individuazione delle condotte illecite nella delibera assembleare

Cass. Civ. – Sez. I – 12 maggio 2021, n. 12568, sent.

L'ampiezza dei poteri spettanti agli amministratori, quanto all'individuazione delle condotte illecite da denunciare con l'azione di responsabilità, dipende dalle concrete determinazioni dell'assemblea, giacchè è quest'ultima a definire, col proprio deliberato, la legittimazione processuale del soggetto che deve agire in giudizio in nome e per conto della società. Tuttavia, ove la delibera rechi menzione di alcuni comportamenti, non si esclude che se ne possano prospettare in giudizio di ulteriori.

La responsabilità degli amministratori ha sempre natura contrattuale

Cass. Civ. – Sez. I – 12 maggio 2021, n. 12567, sent.

La responsabilità degli amministratori, tanto di società di capitali quanto di società di persone, per i danni cagionati alla società amministrata ha natura contrattuale, sicchè la società (o il curatore, nel caso in cui l'azione sia proposta L. Fall., ex art. 146) è tenuto ad allegare le violazioni compiute dagli amministratori ai loro doveri, come pure a provare il danno e il nesso di causalità tra la violazione e il danno, mentre spetta agli amministratori provare, con riferimento agli addebiti contestatigli, l'osservanza dei predetti doveri. A fronte di disponibilità patrimoniali fuoriuscite dall'attivo della società, questa, nell'agire per il risarcimento del danno nei confronti dell'amministratore, può dunque limitarsi ad allegare l'inadempimento, consistente nella distrazione delle dette risorse, mentre compete allo stesso amministratore la prova del suo adempimento, consistente nella destinazione delle attività patrimoniali all'estinzione di debiti sociali (come quelli eventi ad oggetto gli utili di esercizio e i compensi spettantigli) o il loro impiego per lo svolgimento dell'attività sociale, in conformità della disciplina normativa e statutaria.

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