Consulenze tecniche con esiti difformi, il giudice deve esplicitare le ragioni dell'adesione ad una di esse

Nicola Frivoli
08 Giugno 2021

Allorquando, a fronte di successive consulenze tecniche d'ufficio, che siano pervenute a risultati difformi, il giudice aderisca acriticamente ad una di esse senza farsi carico di sviluppare un'analisi comparativa con le altre consulenze che risulta imprescindibile laddove le conclusioni recepite non siano per genericità o inconcludenza idonee a palesare, da sole, le ragioni dell'adesione espressa dal giudicante, ricorre il vizio dell'omissione dell'esame di un fatto decisivo del giudizio che è stato oggetto di discussione delle parti.

Il caso. Gli attori convenivano in giudizio l'Ospedale pediatrico, il primario del reparto di endocrinologia, nonché il primario del reparto di terapia intensiva e neonatale per sentirli condannare, in solido tra loro, al risarcimento dei danni che assumevano dagli stessi causati al proprio figlio in occasione del ricovero ospedaliero protrattosi per quasi due mesi. Si costituivano in giudizio i convenuti, chiamando in causa, per l'eventuale manleva, le rispettive compagnie assicuratrici della responsabilità civile; integrato il contraddittorio, si costituivano anche le assicurazioni. Il Tribunale accoglieva la domanda degli attori, condannando tutte le parti al risarcimento dei danni in favore degli istanti. Avverso tale pronuncia, veniva proposto gravame principale da una delle assicurazioni, manlevante l'Ospedale pediatrico, mentre tutte le altre parti proponevano appello incidentale. La Corte d'Appello competente accoglieva l'appello principale e quelli incidentali ad esso adesivi, riformava la sentenza di primo grado, rigettava integralmente la domanda risarcitoria degli appellati, compensando le spese di lite di entrambi giudizi.

Avverso la predetta sentenza, proponevano ricorso per cassazione gli appellati su tre motivi; resistevano, con un unico controricorso, tutte le altre parti.

Il giudice deve giustificare adeguatamente il proprio convincimento mediante l'enunciazione dei criteri probatori e degli elementi di valutazione seguiti. Con il primo motivo i ricorrenti eccepivano e denunciavano la violazione degli artt. 153, 194 e 195 c.p.c., per non avere la CTU incaricata della seconda consulenza svolta in grado di appello, rispettato il termine originariamente assegnato per il deposito della relazione avendo depositato, dopo diverse proroghe concesse, la relazione peritale con estremo ritardo tanto che le parti avevano potuto disporre di un solo giorno per redigere le note conclusive, violando in questo modo, il contraddittorio tecnico con il CTU. Con il secondo motivo, veniva denunciato l'omesso esame delle risultanze della CTU, mentre con il terzo motivo gli istanti deducono la violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c., rilevando che, sin dall'atto della costituzione in appello, i ricorrenti avevano evidenziato la negligenza dei resistenti nella tardiva diagnosi. Con riferimento al primo motivo, lo stesso è stato dichiarato infondato dalla Suprema Corte poiché i ricorrenti non hanno adeguatamente contrastato l'assunto della Corte d'appello, indicando nello specifico la violazione del diritto di difesa che sarebbe loro derivato dal ritardo del deposito della consulenza atteso che, è risultato pacifico che il contraddittorio tecnico era stato consentito mediante il precedente invio delle bozze di relazione alle parti e ai loro consulenti; in ogni caso i ricorrenti hanno avuto la possibilità di dedurre sulla stesura definitiva della CTU, sia nelle note depositate che nella comparsa conclusionale che nelle memorie di replica, da ultimo va escluso che la nullità della CTU possa conseguire per il solo fatto che non sia stato rispettato il termine per il deposito non avente, quest'ultimo, natura perentoria. Il secondo e terzo motivo, esaminati congiuntamente dalla Cassazione, risultano fondati. Gli ermellini ritengono che la Corte di appello abbia compiuto un'acritica adesione alla relazione dell'ultima CTU, senza tener conto della genericità di numerosi passaggi nè degli opposti esiti della CTU svolta in primo grado, senza specificarne le ragioni. Il giudice del gravame ha trascritto ampi stralci dell'ultima relazione di CTU contenenti alcune affermazioni che oltre a non risultare decisive, risultano generiche, immotivate o inconferenti ai fini delle conclusioni che la Corte ha ritenuto di condividere, se non addirittura antitetiche rispetto a tali esiti. Infatti, se da un lato si evidenziano affermazioni che sottendono l'accertamento di un ritardo diagnostico e terapeutico, per altro verso la Corte territoriale non spiega perché tale ritardo sarebbe stato ininfluente e, soprattutto, che il ritardo dello sviluppo psico-fisico potesse essere di minore entità in caso di diagnosi e terapie tempestive, così come ritenuto dal primo CTU. Infine, la Suprema Corte richiama il principio secondo cui il mancato esame delle risultanze della CTU integra un vizio della sentenza che può essere fatto valere nel giudizio di cassazione ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., risolvendosi nell'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.

In conclusione, la Corte di cassazione accoglieva il secondo e terzo motivo del ricorso principale, con cassazione della sentenza e rinvio alla Corte territoriale; considerava assorbito il ricorso incidentale, rigettava il primo motivo del ricorso principale. Rinviava per le spese di lite alla Corte di appello, in diversa composizione.

(Fonte: Diritto e Giustizia.it

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