Richiesta di risarcimento danni: chiamata in causa vs. chiamata in garanzia
08 Giugno 2021
Sul tema la Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 15232/21, depositata il 1° giugno.
A seguito di alcune infiltrazioni di acqua dal piano superiore, un condomino citava in giudizio la proprietaria dell'appartamento sovrastante per il risarcimento dei danni patiti. La convenuta aveva eccepito la responsabilità di un'altra condomina dal cui appartamento proveniva la causa dell'infiltrazione e del Condominio. L'ulteriore condomina si costituiva in giudizio chiedendo la chiamata in causa l'impresa che aveva curato i lavori. La domanda attorea veniva rigettata dal Tribunale con decisione confermata poi anche in appello. Dalla relazione della CTU era infatti emerso che la perdita dell'acqua era dovuta ad un frammento di laterizio presente nella conduttura dello scarico condominiale, circostanza per cui doveva escludersi la responsabilità della convenuta ex art. 2051 c.c.. Secondo i giudici di merito inoltre nei confronti del Condominio non era stata proposta alcuna domanda, se non tardivamente in fase di replica. La questione è giunta all'attenzione della Suprema Corte.
Secondo il ricorrente, la convenuta costituendosi in giudizio aveva avanzato non una chiamata in garanzia ma una chiamata del terzo responsabile in riferimento all'altra condomina o al Condominio. La pretesa risarcitoria doveva dunque ritenersi indirizzata anche contro il Condominio senza necessità di espressa formulazione in tal senso.
La censura risulta fonda. La Corte richiama infatti il principio secondo cui «diversamente dall'ipotesi in cui il convenuto in giudizio chiami in causa un terzo, indicandolo come il soggetto tenuto a rispondere della pretesa dell'attore (caso, questo, in cui la domanda attorea si estende automaticamente al terzo, pur in mancanza di apposita istanza, dovendosi individuare il vero responsabile nel quadro di un rapporto oggettivamente unitario), nell'ipotesi della chiamata del terzo in garanzia la predetta estensione automatica non si verifica, in ragione dell'autonomia sostanziale dei due rapporti, ancorché confluiti in un unico processo» (Cass.civ. n. 516/2020). È corretta dunque la censura del ricorrente nel rilevare che i giudici di merito avrebbero dovuto considerare estesa la domanda risarcitoria nei confronti dei terzi chiamati, senza bisogno di apposita istanza in tal senso. Per questi motivi, la Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'Appello di Roma. |