Redazione scientifica
09 Giugno 2021

Nel caso in cui il convenuto chiami in causa un terzo, indicandolo come il soggetto tenuto a rispondere della pretesa dell'attore, la domanda attorea si estende automaticamente al terzo anche in mancanza di apposita istanza. Nell'ipotesi invece di chiamata del terzo in garanzia, la predetta estensione automatica non si verifica, in ragione dell'autonomia sostanziale dei due rapporti, ancorché confluiti in un unico processo.

Il proprietario di un appartamento conveniva in giudizio la proprietaria dell'appartamento sovrastante, chiedendo che la stessa fosse condannata al risarcimento dei danni che aveva patito per infiltrazioni di acque luride provenienti dal piano superiore. Si costituiva in giudizio la convenuta la quale, oltre a chiedere il rigetto della domanda, rilevava che non poteva esserle addebitato alcun danno, essendo la responsabilità dei fatti da ricondurre al Condominio o, in alternativa, ad un'altra condomina. Si costituivano quindi in giudizio il Condominio e l'ulteriore condomina, quest'ultima chiedendo la chiamata in causa dell'impresa che aveva effettuato i lavori.

Il Tribunale rigettava la domanda con decisione confermata dalla Corte d'appello in sede di gravame. Secondo la Corte l'infiltrazione era da ricondurre alla presenza di un frammento laterizio nella conduttura presente all'interno dello scarico condominiale, per cui doveva escludersi la responsabilità della convenuta ex art. 2051 c.c. Secondo i giudici, inoltre, l'appellante non aveva proposto alcuna domanda nei confronti del Condominio, per cui nessuna condanna poteva essere pronunciata a carico del medesimo.

Contro la sentenza della Corte territoriale proponeva ricorso per cassazione il proprietario, lamentando che la convenuta, costituendosi in giudizio, aveva avanzato non una chiamata in garanzia ma una chiamata del terzo responsabile; per cui la pretesa risarcitoria era da ritenere indirizzata anche contro il Condominio senza necessità di espressa formulazione in tal senso.

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato.

Invero, risultava dalla comparsa di risposta della convenuta nel giudizio di primo grado che ella chiamò in giudizio il Condominio e l'altra condomina addebitando a loro l'integrale responsabilità dell'accaduto e negando l'esistenza di una sua responsabilità.

Si trattava quindi - come correttamente rilevato dall'odierno ricorrente - di una chiamata del terzo responsabile e non di una chiamata in garanzia; per cui doveva trovare applicazione il consolidato principio secondo cui «diversamente dall'ipotesi in cui il convenuto in giudizio chiami in causa un terzo, indicandolo come il soggetto tenuto a rispondere della pretesa dell'attore (caso, questo, in cui la domanda attorea si estende automaticamente al terzo, pur in mancanza di apposita istanza, dovendosi individuare il vero responsabile nel quadro di un rapporto oggettivamente unitario), nell'ipotesi della chiamata del terzo in garanzia la predetta estensione automatica non si verifica, in ragione dell'autonomia sostanziale dei due rapporti, ancorché confluiti in un unico processo» (cfr. Cass. civ., n. 31066/2019; Cass. civ. n. 516/2020). In conclusione, quindi, «i giudici di merito avrebbero dovuto considerare estesa la domanda risarcitoria nei confronti dei terzi chiamati, senza bisogno di apposita istanza in tal senso».

Tratto da: www.dirittoegiustizia.it

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