Stato di abbandono e dichiarazione di adottabilità di minore non italiano: la decisione sulla giurisdizione alle Sezioni Unite

Redazione scientifica
09 Giugno 2021

Rimessa alle Sezioni Unite la questione dell'individuazione del giudice munito di giurisdizione, anche con riferimento all'applicazione del criterio della residenza abituale del minore, in relazione all'accertamento dello stato di abbandono ed alla dichiarazione di adottabilità di una minore, cittadina moldava, ancorché residente con i genitori, di nazionalità non italiana, nel nostro paese.

La Corte d'appello sezione minori di Roma confermava la pronuncia del Tribunale per i Minorenni e dichiarava l'adottabilità della minore, nata e vissuta in Italia senza soluzione di continuità, in considerazione dei «gravi elementi disfunzionali presentati dalla coppia genitoriale». Avverso la predetta decisione proponevano ricorso per cassazione entrambi i genitori.

La Corte ha ritenuto necessario affrontare in via preliminare l'eccezione sollevata dalla madre della minore, con la quale veniva dedotto il difetto di giurisdizione del giudice italiano in relazione allo stato di abbandono e alla dichiarazione di adottabilità della minore, cittadina moldava, ancorchè residente con i genitori di nazionalità non italiana, nel nostro paese. Il Collegio, rilevato che in tema di individuazione del giudice munito di giurisdizione nei procedimenti de quibus non risultano precedenti specifici, anche in relazione all'applicazione del criterio della residenza abituale del minore, ha disposto la rimessione del processo alle Sezioni Unite ex artt. 360 n. 1 e 374 c.p.c. Difatti la sezione semplice non può pronunciarsi sulla giurisdizione, salvo che sulla questione non si siano già pronunciate le Sezioni Unite, cosa che non ricorreva nel caso di specie.

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