Redazione scientifica
10 Giugno 2021

La S.C. torna a pronunciarsi sui presupposti che legittimano la sospensione del processo civile ai sensi dell'art. 295 c.p.c. in pendenza di processo penale, enunciando quali sono gli «elementi decisivi» che giustificano la sospensione necessaria del giudizio civile.

A causa del decesso del paziente nel corso di un intervento di toracotomia esplorativa eseguito dai dottori A.P. e L.P., i due medici furono rinviati a giudizio davanti al Tribunale penale di Sassari e i familiari del defunto si costituirono parte civile nei confronti degli imputati e del responsabile civile (l'Azienda Ospedaliera).

Nella pendenza del processo penale i familiari del deceduto convenivano in giudizio, davanti al Tribunale civile di Sassari, i medici sopraindicati e l'Azienda Ospedaliera, chiedendo il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali conseguenti alla morte del loro congiunto.

I convenuti costituitisi in giudizio hanno chiesto, preliminarmente, la sospensione del giudizio civile sul rilievo del carattere pregiudiziale del processo penale.

Il Tribunale, con ordinanza, ha accolto la richiesta, disponendo la sospensione del processo ex artt. 295 c.p.c. e 75, comma 3, c.p.p.

Contro l'ordinanza di sospensione hanno proposto regolamento di competenza i familiari del defunto, rilevando che la sospensione del processo civile è ammessa in caso di azione risarcitoria promossa nei soli confronti dell'imputato (e non nell'ipotesi di azione cumulativa contro l'imputato e il responsabile civile).

La Corte ha rigettato il ricorso.

Osservano, anzitutto, i giudici che la «causa civile è stata promossa nei confronti delle medesime parti del processo penale», per cui non può trovare applicazione la giurisprudenza della Corte che esclude la possibilità di sospensione del processo civile qualora il danneggiato abbia agito in sede civile non solo contro l'imputato ma anche contro gli altri danneggiati (cfr. Cass. civ., n. 17608/2013).

Nel caso in esame, inoltre, è evidente come «il fatto reato contestato in sede penale sia lo stesso dal quale trae origine e fondamento la domanda risarcitoria avanzata nel processo civile, per cui è palese la possibile interferenza tra giudicato penale e susseguente causa civile». Si verifica, quindi, nel caso di specie, la situazione, più volte descritta dalla giurisprudenza della Corte, per cui «la sospensione necessaria del processo penale può essere disposta in presenza di una situazione tale che una norma di diritto sostanziale ricolleghi alla commissione del reato un effetto sul diritto oggetto del giudizio civile, a condizione che la sentenza penale possa avere, nel caso concreto, valore di giudicato in sede civile» (cfr., ex multis, Cass. civ., n. 6834/2017; Cass. civ., n. 18918/2019, Cass. civ., n. 2522/2021).

In definitiva, sussistono «due decisivi elementi a favore della sospensione necessaria, costituiti dal possibile effetto della pronuncia penale nel giudizio civile e dalla identità delle parti convenute in sede civile con gli imputati e responsabili civili nel processo penale».

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