La compensazione delle spese deve essere sempre motivata

Redazione scientifica
11 Giugno 2021

Il Tribunale di Prato ha accolto l'appello proposto contro la sentenza del Giudice di pace che, dopo aver accolto l'eccezione preliminare del convenuto, dichiarando prescritto, ai sensi dell'art. 2950 c.c., il diritto di credito dell'attore, aveva ritenuto sussistenti «altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni» ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c. per compensare le spese di lite.

In materia di regime delle spese processuali, l'ipotesi di soccombenza reciproca non costituisce un criterio rigido, ma implica una certa discrezionalità del giudice che è chiamato ad apprezzare la misura in cui ciascuna parte è al contempo vittoriosa e soccombente, fino a comprendere il caso di accoglimento parziale dell'unica domanda proposta. Le altre «gravi ed eccezionali ragioni» che giustificano la compensazione delle spese devono essere analoghe a quelle individuate dall'art. 92 c.p.c., comma 2, talché il giudice non solo è tenuto a motivare la decisione di compensare le spese processuali, ma tale motivazione deve esplicitare le ragioini in base alle quali abbia ritenuto il caso concreto, per identità di ratio, analogo alle ipotesi di soccombenza reciproca, di assoluta novità della questione e di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni sottopostegli.

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